Green pass: la posizione dell'amministratore di condominio alla luce del d.l. 23 luglio 2021, n. 105

Guerino De Santis
26 Luglio 2021

Il Governo, mediante il d.l. 23 luglio 2021, n. 105 (pubblicato in Gazzetta ufficiale, serie generale 23 luglio 2021, n. 175 ed entrato in vigore il giorno stesso) ha ampliato la platea di luoghi a cui si accederà solo attraverso l'esibizione della certificazione verde COVID-19, o anche detta “Green Pass”, tale certificazione sarà necessaria anche per poter accedere ai luoghi ove si tengano le assemblee condominiali?

Come è noto - dato che gli organi di stampa ed il “popolo” dei social non parlano d'altro - il Governo, mediante il d.l. 23 luglio 2021, n. 105 (pubblicato in Gazzetta ufficiale, serie generale 23 luglio 2021, n. 175 ed entrato in vigore il giorno stesso) ha ampliato la platea di luoghi a cui si accederà solo attraverso l'esibizione della certificazione verde COVID-19, o anche detta “Green Pass”, usando una terminologia anglosassone tanto cara al lessico epidemiologico.

D'altra parte, l'uso della certificazione verde Covid-19, prima ancora dell'estensione prevista dal d.l. n. 105/2021, era già in vigore per accedere, ad esempio, alle residenze sanitarie assistenziali.

La domanda è se tale certificazione sarà necessaria anche per poter accedere ai luoghi ove si tengano le assemblee condominiali.

La risposta, stando alla attuale legislazione, è negativa, nel senso che il condomino non sarà tenuto ad esibire alcunchè che riguardi il suo stato vaccinale anti Covid-19 all'amministratore o al presidente dell'assemblea, né tantomeno questi sono tenuti a controllarne il possesso in testa al condomino.

L'art. 3, d.l. n. 105/2021 - intitolato “Impiego certificazioni verdi COVID-19” - stabilisce che:

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9 è inserito il seguente: “Art. 9-bis (Impiego certificazioni verdi COVID-19). - 1. A far data dal 6 agosto 2021, è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai seguenti servizi e attività: a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, di cui all'articolo 4, per il consumo al tavolo, al chiuso; b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, di cui all'articolo 5; c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, di cui all'articolo 5-bis; d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, di cui all'articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso; e) sagre e fiere, convegni e congressi di cui all'articolo 7; f) centri termali, parchi tematici e di divertimento; g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui all'articolo 8-bis, comma 1, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione; h) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, di cui all'articolo 8-ter; i) concorsi pubblici”.

Nel testo, sono escluse le attività inerenti le assemblee condominiali.

Il Garante della privacy, con il parere del 9 giugno 2021, ha ricordato, con riferimento anche alle riunioni (assemblee condominiali) che solo una norma di rango primario potrebbe prevedere l'uso del green pass per la partecipazioni ad esse, atteso che la partecipazione alle assemblee condominiali è un'estrinsecazione di una modalità di svolgimento di rapporti giuridici, nel caso concreto facenti capo alla manifestazione dei diritti e dei doveri del condomino in ragione dell'esercizio del diritto di cui si dispone verso l'immobile facente parte del contesto condominiale.

Unico obbligo per l'amministratore, a tenore del d.l. n. 105/2021, sarebbe quello relativo al controllo del green pass per quei soggetti, condomini o estranei, che utilizzino le piscine condominiali ed i centri ricreativi e/o strutture equiparabili site negli spazi condominiali ed al chiuso.

La disposizione entra in vigore il 6 agosto 2021, giusto il tempo di vacatio legis quindicinale, ed il potere di controllare è demandato ai gestori delle strutture.

La sanzione pecuniaria va da € 400,00 ad € 1.000,00, mentre quella accessoria prevede la chiusura da 1 a 10 giorni dopo la terza infrazione accertata.

L'amministratore, o un suo delegato, nei casi di cui sopra, può richiedere, oltre all'esibizione del green pass anche il documento di riconoscimento del condomino o dell'eventuale accompagnatore.

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