Transazione e danno pensionistico prima del raggiungimento dell'età pensionabile
26 Luglio 2021
La transazione stipulata tra il lavoratore ed il datore può comportare per il primo, che abdichi ad ogni pretesa per qualsivoglia ragione o titolo derivante dal rapporto di lavoro, anche la rinuncia del danno derivante dalle omissioni contributive verificatesi prima del raggiungimento dell'età pensionabile?
L'interesse del lavoratore ad agire per la tutela della propria posizione contributiva sussiste anche prima del maturare del diritto alle prestazioni previdenziali, sicché lo stesso è legittimato a proporre una domanda di condanna generica volta ad accertare la eventualità dell'omissione, salva poi la facoltà di esperire, al momento del prodursi dell'evento dannoso – rectius al raggiungimento dell'età pensionabile - l'azione risarcitoria ex art. 2116, co. 2 c.c., ovvero quella in forma specifica ex art. 13 l. n. 1338/1962.
Infatti, soltanto una volta che si siano realizzati i requisiti per l'accesso alla prestazione previdenziale viene ad attualizzarsi per il lavoratore il danno patrimoniale risarcibile, consistente nella perdita totale del trattamento pensionistico ovvero nella percezione di un trattamento inferiore a quello altrimenti spettante.
In altri termini, solo a seguito della maturazione della prescrizione dei contributi omessi il lavoratore matura una ragione di danno risarcibile che lo legittima a proporre la suddetta azione risarcitoria, configurandosi prima un danno meramente potenziale.
Ne consegue l'impossibilità di disporre in via transattiva della posizione giuridica soggettiva inerente al diritto al risarcimento del danno pensionistico, che non si perfeziona se non con il maturare dei requisiti per l'accesso ai trattamenti previdenziali, vertendosi, precedentemente, nell'ambito di diritti non ancora entrati nel patrimonio del creditore.
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