Lavoratori fragili e decreto “riaperture”

26 Luglio 2021

Come muta la tutela a favore dei lavoratori fragili dopo il 30 giugno?L'art. 26 D.L. n. 18/2020 (L. conv. n. 27/2020), così come da ultimo modificato dall'art. 15 del D.L. 41/2021 (L. conv. n. 69/2021) prevede che fino al 30 giugno 2021, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero e che, a decorrere dal 17 marzo 2020...

Come muta la tutela a favore dei lavoratori fragili dopo il 30 giugno?

L'art. 26 D.L. n. 18/2020 (L. conv. n. 27/2020), così come da ultimo modificato dall'art. 15 del D.L. n. 41/2021 (L. conv. n. 69/2021) prevede che fino al 30 giugno 2021, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero e che, a decorrere dal 17 marzo 2020, tali assenze dal servizio non sono computabili ai fini del periodo di comporto.

Il comma 2-bis del medesimo articolo fissa al 30 giugno 2021 il “termine di garanzia” a favore dei lavoratori fragili relativamente allo svolgimento della prestazione in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento.

La più recente normativa non ha previsto ulteriori disposizioni in materia, sicché ai suddetti lavoratori deve ritenersi applicabile l'ordinario trattamento giuridico relativo alle assenze dal servizio, nonché l'ordinaria modalità organizzativa dell'attività lavorativa.

Per tale ultimo aspetto, tuttavia, l'art. 11, co. 1, L. conv. n. 87/2021 ha fissato al 31 luglio la proroga di alcune disposizioni normative tra le quali l'art. 83 D.L. n. 34/2020 recante la previsione della sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio.

A ciò si aggiunge la proroga fissata dall'art. 11-bis L. n. 87/2021 relativamente al lavoro agile ed alle modalità semplificate di comunicazione di cui all'art. 90 D.L. n. 34/2020.

In merito l'INL ha precisato che restano ferme le disposizioni vigenti incluse nel Protocollo di sicurezza (v. art. 10-bis L. n. 87/2021), nonché dalle direttive precedenti del medesimo Ispettorato in favore dei lavoratori fragili, fatte salve le eventuali soluzioni più restrittive e idonee a tutelarne la salute ove essi manifestino l'esigenza di svolgere la prestazione lavorativa in sede.

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