Libertà di forma nella comunicazione del trasferimento
26 Luglio 2021
Il datore di lavoro è tenuto a rispettare un onere formale nella comunicazione al lavoratore del trasferimento e dei relativi motivi, anche se non oggetto di contestazione da parte del trasferito?
La comunicazione del trasferimento del lavoratore, così come la richiesta dei motivi e la relativa risposta, in difetto di una diversa previsione, sono assoggettate al generale principio di libertà delle forme, sicché lo stesso provvedimento di trasferimento non può ritenersi soggetto ad alcun onere formale, anche sotto il profilo contenutistico, non dovendo esso necessariamente indicare i motivi determinanti l'esercizio del potere datoriale.
Il dovere di risposta al lavoratore che chieda le ragioni del trasferimento, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 11984/2010) sussiste solo ove sia contestata la legittimità della modifica della sede lavorativa, avendo in tal caso il datore l'onere di allegare e provare la fondatezza delle ragioni che lo hanno determinato, senza potersi limitare a negare le asserzioni del dipendente circa l'illegittimità del trasferimento.
Si rammenta, ad ogni modo, che il contratto di lavoro soggiace ai generali principi di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., dei quali tiene conto anche il giudice chiamato a decidere circa la legittimità del provvedimento di trasferimento, ferma restando l'insindacabilità nel merito delle scelte del datore (ex plurimis: Cass. n. 27226 del 2018; Cass. n. 11126 del 2016).
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