La Redazione
26 Luglio 2021

Il Decreto Sostegni bis è legge: dopo l'approvazione in Senato con il voto di fiducia, la legge 23 luglio 2021, n. 106, di conversione, con modifiche, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, n. 176 del 24 luglio 2021.

Il Decreto Sostegni bis è legge: dopo l'approvazione in Senato con il voto di fiducia, la legge 23 luglio 2021, n. 106, di conversione, con modifiche, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, n. 176 del 24 luglio.

Numerose le novità rispetto al testo licenziato dal Governo (v. news In Gazzetta Ufficiale il decreto sostegni bis, in questo portale, 26 maggio 2021); si segnalano, in particolare :

-in materia di crisi aziendale, la conferma sostanzialmente della disciplina già contenuta nel decreto sostegni-bis in materia di finanziamenti garantiti dal fondo centrale di garanzia PMI e da SACE s.p.a. (v al riguardo news Autorizzate dalla UE le modifiche del decreto sostegni bis ai finanziamenti garantiti, in questo portale, 19 luglio 2021). Viene, inoltre, confermata inoltre la possibilità per i creditori di emettere anticipatamente le note di variazione IVA:

• in caso di fallimento: dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento;

• in caso di concordato preventivo: dalla data del decreto di ammissione al concordato preventivo;

• in caso di accordo di ristrutturazione: dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti;

• in casi di piano attestato di risanamento: dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato;

• in caso di amministrazione straordinaria: dalla data del decreto che dispone l'amministrazione straordinaria.

-l'incremento di 60 milioni di euro la dotazione per il 2021 del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore, di cui all'art. 13 quaterdecies D.L. 137/2020, conv., con mod., in l. n. 176/2020 ad opera dell'art. 1-quater, comma 1;

- la modifica di alcuni termini di versamento delle rate per alcuni istituti della pace fiscale (art. 1 sexies): rottamazione-ter delle cartelle esattoriali (art. 3 d.l. n. 119/2018 e art. 16 bis d.l. n. 34/2019); definizione agevolata delle risorse proprie UE (art. 5 d.l. n. 119/2018); saldo e stralcio per contribuenti in difficoltà economica (legge di bilancio 2019 e d.l. n. 34/2019).

-la proroga ulteriore del periodo di sospensione dell'attività dell'agente della riscossione (art. 9) e un differimento un differimento della Tari ad opera del nuovo art. 9 bis;

-l'introduzione, ex art. 11 bis, di misure volte alla semplificazione e al rifinanziamento della c.d. «Nuova Sabatini», al fine di fine di accelerare i processi di erogazione dei contributi agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese;

-l'intervento, sempre in tema di rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni, sulla misura di favore introdotta dall'art. 26 Decreto Rilancio autorizzando Invitalia a effettuare entro il 31 dicembre 2021 la sottoscrizione degli strumenti finanziari di cui al comma 18 del citato art. 26, limitatamente alle istanze presentate entro il 30 giugno 2021;

- la modifica dell'art. 14, in materia di tassazione delle plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni in Start-up innovative, con la previsione di un maggior lasso di tempo per effettuare la rivalutazione delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni posseduti al 1° gennaio 2021: entro il 15 novembre 2021 si potrà pagare l'imposta sostitutiva ed effettuare la relazione e il giuramento della perizia;

- la proroga ad opera del nuovo art. art. 19-bis degli incentivi per le società benefit, introdotti dall'art. 38-ter del Decreto Rilancio.

Infine, il “Sostegni-bis” introduce anche alcune modifiche al TUB, tra cui quelle in tema di partecipazione azionaria a banche popolari: viene introdotto un art. 150-quater, ai sensi del quale “le banche popolari possono emettere le azioni previste dall'articolo 2526 del codice civile nei casi e nei modi previsti dal presente articolo, previa modifica dello statuto sociale” e “i soci finanziatori possono detenere azioni di finanziamento, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 30, comma 2”.

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