Stato di crisi aziendale e trasferimento dei rapporti di lavoro al cessionario
26 Luglio 2021
La Corte d'appello richiama l'orientamento della Corte di giustizia in base al quale lo stato di crisi non costituisce in sé motivo economico per la riduzione dell'occupazione né costituisce ragione di deroga al principio generale secondo cui il trasferimento di un'impresa o di parte di essa non è di per sé motivo di licenziamento da parte del cedente e del cessionario.
L'art. 5 n. 3 della direttiva 2001/23 autorizza gli stati membri a prevedere che le condizioni di lavoro possano essere modificate per salvaguardare le opportunità occupazionali garantendo la sopravvivenza dell'impresa senza tuttavia privare i lavoratori dei diritti loro garantiti dagli art. 3 e 4 della direttiva 2001/23 chiarendo che la modifica delle condizioni di lavoro, autorizzata dall'art. 5 n. 3 della direttiva, non può riguardare il diritto del lavoratore al trasferimento. |