L'istanza di distrazione delle spese è compatibile con l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato?
27 Luglio 2021
Massime
Il beneficiario del provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio non è il difensore ma la parte non abbiente, la quale è tenuta indenne dallo Stato, qualunque sia l'esito della lite, dal pagamento delle spese del suo difensore, tant'è che deve proporre personalmente l'istanza. Diversamente l'istanza di distrazione, previsione di carattere eccezionale, costituisce un diritto in rem propriam del difensore, che produce i suoi effetti solo quando la controparte del non abbiente sia condannata al pagamento delle spese e non lo esonera dagli obblighi che scaturiscono dal rapporto professionale. Siffatto rilievo è dirimente nell'escludere ogni rapporto tra il difensore e la parte assistita rispetto all'ammissione al gratuito patrocinio, con la conseguenza che il difensore è privo del potere di disporre dei diritti sostanziali della parte, compreso il diritto soggettivo della parte all'assistenza dello Stato per le spese del processo, per cui la rinuncia allo stesso può provenire solo dal titolare del beneficio. La circostanza… che la presentazione dell'istanza di distrazione costituisca una rinuncia tacita al beneficio, presuppone che l'istituto sia revocabile, ma a ben vedere le cause individuate dal legislatore sono solo tre e tipizzate nel d.P.R. 115/2002, art. 136 dovute a sopravvenute modifiche alla situazione reddituale, alla mala fede o alla colpa grave della parte ammessa che abbia agito o resistito in giudizio ovvero all'insussistenza ab origine delle condizioni reddituali, dunque norma eccezionale, come tale non applicabile analogicamente, e non certo per l'avvenuta presentazione dell'istanza di distrazione. Il caso
All'esito di un giudizio di merito, nel quale una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato era risultata soccombente, il difensore di questa, con autonoma istanza, chiede la liquidazione del proprio compenso ai sensi dell'art. 82 d.P.R. 115/2002, ma il Tribunale rigetta l'istanza con contestuale revoca dell'ammissione provvisoria dell'assistito al beneficio del patrocinio statuendo che, in ossequio alla giurisprudenza di legittimità, la richiesta di distrazione delle spese in favore del difensore comportava la implicita rinuncia al beneficio. Nei confronti di tale provvedimento propongono opposizione ex art. 702-bis c.p.c. sia la parte non abbiente che il suo avvocato ma il Tribunale rigetta l'opposizione, affermando che le disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato, previste alla l. 533/1973, art. 14 non sono applicabili ogni qualvolta viene invocata dalla parte provvisoriamente ammessa al gratuito patrocinio la condanna alle spese in proprio favore, in quanto siffatta richiesta concreta un'implicita ed univoca rinuncia al beneficio ed equivale alla negazione della sussistenza delle condizioni reddituali necessarie per l'attribuzione delle stesso. L'avvocato della parte non abbiente propone quindi ricorso per cassazione avverso tale decisione e all'esito di apposita camera di consiglio, la seconda sezione di tale organo rimette gli atti al Primo Presidente, per la risoluzione di una questione di massima di particolare importanza, ancorchè sostanzialmente sottintendente un contrasto nella giurisprudenza della Corte circa il rapporto tra l'istituto del patrocinio a spese dello Stato e quello della distrazione delle spese processuali. Il Primo Presidente assegna quindi il ricorso alle Sezioni Unite che, all'esito della camera di consiglio, cassano la decisione impugnata affermando i principi esposti nel paragrafo precedente. La questione
La decisione in commento interviene sulla questione, assai controversa in giurisprudenza, del rapporto tra istanza di distrazione delle spese in favore del difensore antistatario e istanza di liquidazione del compenso a carico dello Stato e delle conseguenze della loro concomitanza. Le soluzioni giuridiche
Prima dell'intervento delle Sezioni Unite, come da queste precisato nella sentenza in commento, la questione del rapporto tra i due istituti si era posta, in un primo momento, solo nel processo del lavoro atteso che, dopo l'abrogazione dell'istituto del patrocinio gratuito di cui al r.d. 3282/1923, il legislatore aveva introdotto, con la l. 533/1973, il patrocinio statale solo per le cause di lavoro, prevedendo peraltro che l'ammissione al patrocinio a carico dello Stato non poteva che essere chiesta contestualmente al ricorso (art. 13 l. 533/1973). Ebbene, in presenza di tale disciplina settoriale, la giurisprudenza di legittimità aveva adottato un'interpretazione particolarmente rigida delle disposizioni in essa contenute, secondo la quale non solo la compresenza dell'istanza di distrazione e del patrocinio statale era stata ritenuta impossibile, ma la prima comportava l'implicita rinuncia al patrocinio statale, e, quindi, la revoca del beneficio. Tale conclusione si fondava essenzialmente su due ordini di considerazioni. Il primo era che l'ammissione al patrocinio erariale esclude ogni rapporto di incarico professionale tra la parte in favore del quale veniva emesso il relativo provvedimento e il difensore, che secondo quel regime veniva nominato dal giudice, sia in caso di vittoria sia in caso di soccombenza, in quanto il rapporto si costituiva esclusivamente tra il difensore nominato e lo Stato, con la conseguenza dell'incompatibilità tra detto rapporto e quello di mandato professionale. Nella medesima prospettiva si era inoltre affermato che la sola dichiarazione dell'avvocato distrattario, che è vincolante per il giudice, valeva a smentire lo stato di non abbienza del suo assistito, poiché da essa si desumeva che tale parte aveva già trovato chi anticipasse per lui le spese e non pretendesse l'onorario (Cass. civ., sez. lav., 28 novembre 1978, n. 5579). In un'altra pronuncia (Cass. civ., sez. lav., 20 giugno 1978, n. 3055), che si inseriva in quel filone, era stato evidenziato che la richiesta ex art. 93 c.p.c. dal difensore della parte ammessa al patrocinio a carico dello Stato, in forza della procura ad litem, palesava «la non avvenuta attuazione del provvedimento di ammissione al suddetto patrocinio e la conseguente sopravvenuta inefficacia, onde questa situazione esclude l'accoglimento di una richiesta intesa a far rivivere il predetto beneficio, nell'ipotesi in cui la parte risulti soccombente nella lite». In tale ottica quindi la presentazione dell'istanza ex art. 93 c.p.c. avrebbe comportato due conseguenze: la ritenuta non attuazione del provvedimento di ammissione e, contestualmente, la sua sopravvenuta inefficacia che, pertanto, non consente l'accoglimento di istanze volte a «far rivivere il beneficio». A seguito della generalizzazione, ad opera del d.P.R. 115/2002, dell'istituto del patrocinio a spese dello Stato a tutti i processi la questione è stata nuovamente oggetto di valutazione da parte sia della giurisprudenza di merito che di quella di legittimità, con decisioni antitetiche. Una prima pronuncia ha fatto proprio l'orientamento maggioritario formatosi in merito alla l. 533/1973, traslandone le relative argomentazioni e rimarcando l'impossibilità per il giudice di sindacare la veridicità dell'istanza, giungendo quindi alla conclusione per cui i due istituti sono incompatibili con conseguente rinuncia implicita al beneficio in caso di istanza di distrazione delle spese, indipendentemente dal momento in cui sia intervenuta l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (Cass. civ, sez. VI, 6 marzo 2018, n. 5232). In linea con tale indirizzo una pronuncia di merito (Trib. Caltanissetta 14 luglio 2014) è arrivata a giudicare contrario al dovere di cui all'art. 88 c.p.c. il comportamento dell'avvocato, che, nonostante l'avvenuta ammissione del suo assistito al beneficio del patrocinio erariale, oltre a non allegare tale circostanza, chieda in sede di precisazione delle conclusioni la distrazione degli onorari. Un'altra decisione di legittimità (Cass. civ., sez. VI, 31 luglio 2014, n. 17461) ha invece escluso che l'istanza di distrazione possa determinare la revoca del beneficio atteso che l'art. 136 d.P.R. 115/2002 contempla tale conseguenza solo con riferimento a tre cause, aventi carattere tassativo. Il comportamento del difensore che presenti l'istanza, a tal stregua, non può incidere sul beneficio ma può determinare altre conseguenze in sede, eventualmente, disciplinare. In linea con l'indirizzo da ultimo citato Cass. civ., sez. lav., 21 novembre 2019, n. 30418, ha escluso che la richiesta di distrazione delle spese comporti rinuncia implicita al patrocinio a spese dello Stato, dal momento che la rinuncia deve provenire, in modo certo ed univoco, dal titolare del beneficio e non dal suo difensore, che è privo di qualsiasi potere dispositivo in proposito, tanto che la predetta ammissione è insensibile all'eventuale revoca o rinuncia al mandato e, comunque, non ha ad oggetto solo i compensi al difensore, ma anche altre provvidenze (nei medesimi termini si vedano anche Cass. civ., sez. lav., 22 gennaio 1981, n. 530; Cass. civ., sez. lav., 18 maggio 1985, n. 3079; T.A.R. Napoli, (Campania), sez. IV, 17 agosto 2016, n. 4076; App. Palermo, 7 marzo 2012). Le Sezioni Unite, con la pronuncia in esame, avallano questo secondo orientamento affermando, sulla scorta della differente funzione dei due istituti, che la presentazione dell'istanza di distrazione non pregiudica il diritto della parte non abbiente di ottenere la liquidazione del compenso in favore del proprio difensore a carico dello Stato. Osservazioni
La pronuncia in commento risulta condivisibile nella parte in cui ricostruisce la differente funzione e i conseguenti rapporti della distrazione delle spese e del patrocinio a spese dello Stato e anche nella critica all'orientamento che ricollega alla presentazione della istanza ex art. 93 c.p.c. delle conseguenze pregiudizievoli per la parte non abbiente. Quest'ultimo indirizzo, a ben vedere, risulta contraddittorio e incerto nell'individuare il presupposto normativo del rigetto dell'istanza di liquidazione a carico dello Stato previa revoca del beneficio. Infatti sostiene, da un lato, che l'istanza di distrazione implica rinuncia tacita al beneficio del patrocinio erariale e, dall'altro, che essa è indizio sufficiente della mancanza, originaria o sopravvenuta (a seconda che l'istanza di distrazione sia avanzata già nel primo atto difensivo o in sede di precisazione delle conclusioni), dello stato di non abbienza. Orbene, se si ha riguardo alla prima delle due affermazioni ci si avvede che, in realtà, essa postula la possibilità di una revoca del beneficio erariale, perché solo questa giustifica il rigetto dell'istanza di liquidazione per evenienze verificatesi nel corso del processo, per una causa che non rientra tra quelle tipizzate dal legislatore. La possibilità di adottare un tale provvedimento infatti è prevista in tre sole ipotesi dall'art. 136 d.P.R. 115/2002): a) sopravvenute modifiche della situazione reddituale (nel qual caso il provvedimento ha effetto ex nunc); b) insussistenza ab origine delle condizioni reddituali (nel qual caso il provvedimento ha efficacia ex tunc); c) mala fede o colpa grave della parte ammessa che abbia agito o resistito in giudizio (nel qual caso il provvedimento ha efficacia ex tunc). Trattandosi all'evidenza di una norma eccezionale non è applicabile analogicamente. L'istanza di distrazione non può però nemmeno ritenersi indicativa delle condizioni reddituali della parte assistita dal difensore che si assume antistatario. Da essa si può tutt'al più desumere che le spese sono state anticipate dal difensore, con la conseguenza che la loro prenotazione a debito da parte dello Stato ai sensi dell'art.131, comma 2, d.P.R. 115/2002 sarebbe inefficace. La decisione in commento non convince affatto invece nella seconda parte nella quale non trae le dovute conseguenze dalla ricostruzione proposta poiché arriva ad affermare, sia pure implicitamente, che i due istituti possono coesistere. Lo si evince dal passaggio in cui si legge che «l'istanza di distrazione quando formulata va accolta, ma può essere successivamente revocata su richiesta dell'assistito che, allegandone la frode, evidenzi l'insussistenza dei presupposti per la distrazione delle spese». Pertanto, par di comprendere, secondo le Sezioni Unite l'istanza di distrazione andrebbe comunque accolta ma se così fosse non si comprenderebbe che sorte avrebbe l'istanza di liquidazione del compenso a carico dello Stato che fosse parimenti avanzata dal difensore del non abbiente. Diversamente da quanto opinano i giudici di legittimità è invece indubbio che l'istituto della distrazione delle spese in favore del procuratore antistario è incompatibile con quello dell'anticipazione del compenso del medesimo legale a carico dello Stato per ammissione del suo assistito al patrocinio erariale. Infatti nel primo caso il compenso del difensore e le spese da lui anticipate sono corrisposte dalla controparte nel solo caso di sua soccombenza, nell'altro caso sono poste a carico dello Stato quale che sia l'esito della lite, salvo recupero nelle forme previste dagli artt. 133 e 134 d.P.R. 115/2002, eccettuati i casi di revoca del beneficio. Pertanto, come è stato notato (Trib. Avellino, 16 gennaio 2018), l'istituto della distrazione può risultare in concreto meno favorevole per l'avvocato che abbia difeso una parte non abbiente, non essendo egli in condizione di recuperare il proprio compenso sia quando la controparte è risultata vittoriosa, sia quando è stata pronunciata la compensazione delle spese. Proprio l'inconciliabilità tra i due istituti fa quindi sorgere il problema, di indubbia rilevanza applicativa, che non è stato risolto dalla pronuncia in esame, di stabilire quali siano le conseguenze della formulazione dell'istanza di distrazione da parte del difensore di parte ammessa al patrocinio erariale. Su questo specifico punto è stato sostenuto in giurisprudenza che, data l'alternatività tra i due istituti, solo in caso di rinuncia espressa alla distrazione delle spese, è possibile disporre l'anticipazione dei costi legali a carico dell'Erario ai sensi dell'art. 131 del citato testo unico (Trib. Avellino, 16 gennaio 2018 cit.). Per converso le stesse Sezioni Unite della Suprema Corte in passato (Cass. civ., sez. un., 20 gennaio 2014, n 1009,) hanno affermato, senza peraltro approfondire la questione, la «prevalenza» del patrocinio: hanno infatti negato che fossero affette da vizio revocatorio proprie precedenti pronunzie, che, una volta accolto il regolamento di giurisdizione, avevano rigettato la domanda di distrazione delle spese rilevando che il ricorrente era stato ammesso al patrocinio statale così confermando la sussistenza del patrocinio e il conseguente rigetto della domanda di distrazione. Ed allora, se il conflitto tra i due istituti va risolto a favore del patrocinio erariale, deve ritenersi che l'istanza di distrazione rimanga priva di inefficacia e che sia invece liquidabile il compenso a carico dello Stato. Riferimenti
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