Lavoratori "no mask" e licenziamento per giusta causa
27 Luglio 2021
Per il Tribunale di Trento è legittimo il licenziamento di una dipendente di una scuola di infanzia pubblica che rifiuta ripetutamente di indossare la mascherina sul luogo di lavoro.
La sentenza rigetta il ricorso proposto, statuendo che la condotta è meritevole di licenziamento per giusta causa avendo la lavoratrice "anteposto all'interesse generale (oltre che a quelli di utenti e colleghi) proprie convinzioni personali che non trovano fondamento (contrariamente alle prescrizioni che impongono l'utilizzo della mascherina sui luoghi di lavoro, specialmente se chiusi) in conoscenze riconosciute dalla comunità scientifica perché sottoposte a severe verifiche".
Partendo dal presupposto che la mascherina è definita, dispositivo di protezione individuale, la motivazione qualifica la condotta della ricorrente quale violazione della normativa a tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro (art. 20 Tusl).
Cfr.: Tribunale Belluno 19 marzo 2021, con nota di P. Patrizio, L'obbligo vaccinale nell'alveo applicativo dell'art. 2087 c.c.; Tribunale Modena 19 maggio 2021, con nota di C. Nannetti, Obbligo vaccinale e conseguenze sul rapporto di lavoro in caso di rifiuto del lavoratore pre e post d.l. 44/2021; Tribunale Verona 24 maggio 2021, con nota di A. De Matteies, L'ordinanza del Tribunale di Verona sull'onere di vaccinazione a carico dei lavoratori; Tribunale Modena 23 luglio 2021, n. 2467; Tribunale Roma, ord. 28 luglio 2021. |