La Redazione
27 Luglio 2021

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 26 luglio il decreto del Ministero del Lavoro del 19 maggio 2021, n. 107 che, in attuazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017, individua criteri e limiti ai fini dell'esercizio, di attività diverse da quelle di interesse generale.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 26 luglio il decreto del Ministero del Lavoro del 19 maggio 2021, n. 107 che, in attuazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017, individua criteri e limiti ai fini dell'esercizio di attività diverse da quelle di interesse generale.

Il Codice del Terzo Settore, all'art. 6, dispone che gli enti del Terzo settore possono esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 5, a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, demandando appunto ad un decreto ministeriale la definizione di appositi criteri e limiti.

Quanto alla strumentalità, ai sensi dell'art. 2 del decreto le attività diverse si considerano strumentali rispetto a quelle di interesse generale se, indipendentemente dal loro oggetto, sono esercitate dall'ente del Terzo settore, per la realizzazione, in via esclusiva, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall'ente medesimo.

Per poter essere considerate attività secondarie, invece, l'art. 3 fissa determinate condizioni.

Il mancato rispetto di quanto prescritto dal decreto comporta la cancellazione dell'ente del Terzo settore dal Registro Unico, ai sensi dell'art. 50 CTS.

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