Pedone investito sulle strisce: l'assicuratore del conducente ha l'onere di provare l'eventuale colpa concorrente

Redazione Scientifica
27 Luglio 2021

In tema di responsabilità civile conseguente alla circolazione stradale ed in ipotesi in cui il pedone sia investito sulle strisce pedonali, da parte di un ciclomotorista, che ammette la circostanza, spetta all'assicuratore provare l'eventuale colpa concorrente od esclusiva del pedone, non essendo sufficiente una mera difesa in ordine alla verifica dell'esistenza del fatto.

In tema di responsabilità civile conseguente alla circolazione stradale ed in ipotesi in cui il pedone sia investito sulle strisce pedonali, da parte di un ciclomotorista, che ammette la circostanza, al pedone che deduce la colpa del conducente giova la disciplina ex art. 2052, comma 1, cc..
Pertanto, l'assicuratore ha l'onere della prova di un'eventuale colpa concorrente od esclusiva del pedone, non essendo sufficiente una mera difesa in ordine alla verifica dell'esistenza del fatto.

Alla luce di questo, la verifica dell'"an debeatur" dell'illecito da circolazione deve considerarsi dal complesso degli elementi obiettivi e confessori raccolti in atti, che potranno essere contrastati soltanto da specifici elementi contrari di valutazione.

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