L'impatto della conversione del decreto Sostegni bis sul mondo del lavoro
27 Luglio 2021
Di seguito si passano in rassegna le norme che hanno impatti sul mondo delle imprese e del lavoro.
Fondo perduto (art. 1 DL 73/2021 conv. in L. 106/2021) Si amplia la platea di coloro che possono accedere agli indennizzi. È infatti previsto un nuovo contributo a fondo perduto fra il 20% e il 30% per imprese e professionisti con ricavi fino a € 15.000.000.
Incremento fondo per le non autosufficienze (art. 37 bis DL 73/2021 conv. in L. 106/2021) Il fondo per le non autosufficienze è incrementato di € 40.000.000 per l'anno 2022, al fine di finanziare programmi di assistenza domiciliare e assistenza domiciliare integrata.
Lavoratori socialmente utili (art. 37 ter DL 73/2021 conv. in L. 106/2021) La legge di conversione del decreto Sostegni bis prevede che possano procedere all'assunzione a tempo indeterminato anche le amministrazioni pubbliche presso le quali risultano temporaneamente utilizzati i lavoratori socialmente utili. Questo è possibile per le finalità di cui all'art. 1, c. 495, L. 160/2019.
Cassa integrazione guadagni (artt. 40, 40 bis e 50 bis DL 73/2021 conv. in L. 106/2021) La cassa integrazione prevista dalla legge di conversione del decreto Sostegni bis prevede lo stop ai licenziamenti per giustificato motivo oggettivo individuali o collettivi fino al 31 ottobre 2021. Si prevede che i datori di lavoro privati che nel primo semestre del 2021 hanno subito un calo di fatturato pari almeno al 50%, rispetto allo stesso periodo nel 2019, possano presentare, previa stipula di accordi collettivi aziendali, domanda di cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga alle disposizioni del D.Lgs. 148/2015 per una durata massima di 26 settimane nel periodo tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2021 (art. 40 DL 73/2021 conv. in L. 106/2021). Per fronteggiare situazioni di particolare difficoltà economica presentate al ministero dello sviluppo economico, ai datori di lavoro di cui all'art. 8, c. 1, DL 41/2021 conv. in L. 69/2021, che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al D.Lgs. 148/2015, è riconosciuto - nel limite di spesa di € 351.000.000 per l'anno 2021 - un trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga agli artt. 4, 5, 12 e 22 D.Lgs. 148/2015, per un massimo di tredici settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021 (art. 40 bis DL 73/2021 conv. in L. 106/2021). L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa. Sono previste ulteriori 17 settimane di trattamento ordinario di integrazione salariale nel periodo compreso fra luglio e il 31 ottobre 2021 per i datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili (art. 50 bis DL 73/2021 conv. in L. 106/2021).
Deroghe per i contratti a termine (art. 40 bis DL 73/2021 conv. in L. 106/2021) Grande novità per i contratti di lavoro a tempo determinato, in quanto è stata ampliata la possibilità di ricorso a questa tipologia contrattuale. Difatti il contratto a tempo determinato può essere prorogato dopo i 12 mesi, ma non oltre i 24 mesi, e rinnovato nel caso in cui si verifichino specifiche esigenze stabilite dai contratti collettivi di lavoro. Tale aspetto, sino all'intervento in esame, era nelle possibilità solamente dei contratti di prossimità. Questa misura estensiva è valida fino al 30 settembre 2022 e si affianca alla deroga alle motivazioni previste dall'art. 17 del decreto Sostegni (prevista invece sino al 31 dicembre 2021).
Disposizioni sulla Naspi (art. 38 DL 73/2021 conv. in L. 106/2021) Confermata la sospensione della riduzione del 3% dell'indennità di disoccupazione a partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione fino al 31 dicembre 2021; la riduzione tornerà ad essere applicata dal 1° gennaio 2022.
Formazione professionale dei lavoratori (art. 48 bis DL 73/2021 conv. in L. 106/2021) In sede di conversione in legge del decreto è previsto un credito d'imposta sui costi sostenuti dalle imprese per la formazione professionale di alto livello dei propri dipendenti. Il periodo d'imposta che si prende come riferimento è quello successivo al 31 dicembre 2020 ed è riconosciuto in misura pari al 25%. Sono ammissibili al credito d'imposta spese fino all'importo massimo di € 30.000 per ciascuna impresa beneficiaria, relative al costo aziendale del dipendente per il periodo in cui è occupato nelle attività di formazione attraverso corsi di specializzazione e di perfezionamento di durata non inferiore a 6 mesi, svolti in Italia o all'estero, negli ambiti legati allo sviluppo di nuove tecnologie. Altra forma di credito di imposta è prevista (art. 60 bis DL 73/2021 conv. in L. 106/2021) per sostenere l'investimento in capitale umano in settori strategici e al fine di promuovere l'inserimento di giovani neo-laureati nel sistema produttivo, alle imprese che sostengono finanziariamente, con donazioni effettuate nell'anno 2021 o nell'anno 2022, nella forma di borse di studio, iniziative formative finalizzate allo sviluppo e all'acquisizione di competenze. Credito d'imposta fino al 100% per le piccole e micro imprese, fino al 90% per le medie imprese e fino all'80 % per le grandi imprese dell'importo delle donazioni effettuate fino all'importo massimo di € 100.000.
Versamenti contributivi (art. 47 DL 73/2021 conv. in L. 106/2021) I soggetti iscritti alle gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali possono versare le somme richieste con l'emissione 2021 dei contributi previdenziali dovuti, con scadenza il 17 maggio 2021, entro il 20 agosto 2021 senza alcuna maggiorazione.
Verifica regolarità contributiva (art. 47 bis DL 73/2021 conv. in L. 106/2021) Per gli autonomi iscritti alle gestioni INPS e i professionisti iscritti alle casse ordinistiche con specifici requisiti, la legge di conversione prevede che la regolarità contributiva sia verificata d'ufficio dal 1° novembre 2021. A tal fine la regolarità contributiva è assicurata anche dai versamenti effettuati entro il 31 ottobre 2021. Si possono quindi rimandare i versamenti delle scadenze di luglio, agosto e settembre 2021.
(Fonte: Mementopiù) |