I controversi rapporti tra sovraindebitamento ed esecuzione individuale una volta terminata la fase della vendita/assegnazione

28 Luglio 2021

Il sovraindebitamento, in quanto strumento incompatibile e alternativo con l'esecuzione individuale, ha comportato la risoluzione dei problemi di coordinamento (anche temporale) con eventuali procedure esecutive. Tuttavia, sul diverso esito che una procedura di sovraindebitamento produce sulle azioni esecutive individuali già promosse contro il medesimo debitore, incide anche lo stadio in cui queste ultime si trovano e, in particolare, la circostanza che si sia già conclusa la fase della vendita e di assegnazione. L'articolo è dedicato ad approfondire il punto.
Premessa

È noto che l'introduzione della disciplina del sovraindebitamento, in quanto strumento incompatibile e alternativo (essendo almeno per adesso nella sola disponibilità del debitore) con l'esecuzione individuale, ha comportato la risoluzione dei problemi di coordinamento (anche temporale) con eventuali procedure esecutive già avviate da creditori nei confronti del debitore, ovvero con esecuzioni forzate individuali che potrebbero essere promosse da creditori (anteriori o successivi all'avvio della procedura di sovraindebitamento) nei confronti del debitore “minore”.

Il rapporto tra esecuzioni forzate individuali e sovraindebitamento si atteggia in modo diverso in base al tipo di procedura attivata dal debitore: accordo di composizione della crisi, piano del consumatore o liquidazione del patrimonio. Di fatto, l'aspetto omogeneo alle procedure di sovraindebitamento è costituito dal fatto che il mero deposito di un ricorso per essere ammessi a dette procedure non interferisce di per sé con le azioni esecutive individuali già proposte o proponende. Infatti, la sospensione o l'inibizione delle procedure esecutive individuali discende comunque da una pronuncia, automatica (art. 10, comma 2, lett. c), l. 3/2012, per l'accordo di composizione della crisi; art. 14-quinquies, comma 2, lett. b), l. 3/2012 ) o facoltativa (art. 12-bis l. 3/2012, per il piano del consumatore), del giudice che accerta i presupposti di ammissibilità della procedura richiesta. Ciò che riduce considerevolmente il rischio di abuso di tali strumenti da parte del debitore, dal momento che una domanda inammissibile non incide sulle procedure esecutive.

Tuttavia, sul diverso esito che l'apertura di una procedura di sovraindebitamento produce sulle azioni esecutive individuali già promosse contro il medesimo debitore, incide anche lo stadio in cui queste ultime si trovino e, in particolare, la circostanza che si sia già conclusa la fase della vendita e di assegnazione. I paragrafi che seguono sono dedicati ad approfondire il punto.

Apertura della procedura di sovraindebitamento dopo l'aggiudicazione del bene pignorato

Si discute, in particolare, di quale sia la disciplina applicabile nel caso in cui la procedura di sovraindebitamento venga aperta dopo l'aggiudicazione del bene pignorato.

Chiamato a pronunciarsi sul caso, il Trib. Potenza – con ordinanza del 6 marzo 2017 – ha affermato che, in detta ipotesi, deve rimanere fermo il principio di intangibilità dell'aggiudicazione che affiora nella disposizione dell'art. 187-bis disp. att. c.p.c., ai sensi del quale “in ogni caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo avvenuta dopo l'aggiudicazione, anche provvisoria, o l'assegnazione, restano fermi nei confronti dei terzi aggiudicatari o assegnatari, in forza dell'articolo 632, secondo comma, del codice, gli effetti di tali atti”.

Ne discende che l'aggiudicazione rimane valida ed efficace nonostante la successiva apertura di una procedura di sovraindebitamento: una volta avvenuto il pagamento del prezzo da parte dell'aggiudicatario, il giudice è tenuto ad emettere il decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c., in quanto atto dovuto e non quale atto ulteriore di prosecuzione dell'esecuzione, che – in quanto tale – sarebbe stata invece impedita dalla sospensione della stessa.

Ovviamente, una volta avvenuta l'omologazione dell'accordo o del piano, le somme pagate dall'aggiudicatario dopo l'inizio della procedura di sovraindebitamento non potranno essere comunque distribuite tra i creditori procedenti e intervenienti, ma andranno a beneficio dell'intera procedura e di tutti i creditori che si siano insinuati nel passivo nell'ambito della procedura di sovraindebitamento.

Sovraindebitamento e assegnazione del credito nell'espropriazione presso terzi: gli orientamenti

Sempre in tale contesto, ci si è interrogati circa il rapporto tra espropriazione presso terzi e procedure di sovraindebitamento, soprattutto nell'ipotesi in cui il giudice dell'esecuzione abbia già emesso l'ordinanza di assegnazione delle cose o dei crediti dovute dal terzo ai sensi degli artt. 552 e 553 c.p.c. prima dell'apertura della procedura di sovraindebitamento. Dal momento, infatti, che tale ordinanza ha già concluso la procedura espropriativa, non ha senso per essa una regola – come quella dell'automatic stay di cui all'art. 168 l.fall. – che impone il blocco delle procedure esecutive pendenti. Ci si è pertanto chiesti se a prevalere debba essere tale ordinanza, ovvero l'effetto sospensivo/inibitorio conseguente all'apertura di una procedura di sovraindebitamento.

La Corte di cassazione, per risolvere il medesimo problema presentatosi in caso di dichiarazione di fallimento del debitore esecutato, ha fatto applicazione dell'art. 44 l.fall., secondo cui “tutti gli atti compiti dal fallito e i pagamenti da lui eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori”.

La Suprema Corte ha pertanto affermato che il pagamento eseguito dal terzo a favore del creditore procedente in ossequio l'ordinanza di assegnazione deve ritenersi inefficace ai sensi dell'art. 44 l.fall., non avendo alcun rilievo l'anteriorità della assegnazione (cfr. Cass. 22 gennaio 2016, n. 1227, secondo cui si può parlare di inefficacia dei pagamenti successivi in quanto l'ordinanza di assegnazione determina un trasferimento del credito ma solo pro solvendo, come si desume dal fatto che in base all'art. 553 c.p.c. il diritto dell'assegnatario si estingue soltanto con il pagamento integrale; per cui anche successivamente all'assegnazione il debitore rimane quello originario). Opinare diversamente, secondo la Corte, significherebbe violare il principio della par condicio creditorum.

La prima giurisprudenza formatasi sul punto (Trib. Grosseto, 9 maggio 2017; Trib. Livorno, 15 febbraio 2017) ha seguito tale orientamento e lo ha trasposto anche alle procedure di sovraindebitamento, in quanto anche queste dovrebbero ritenersi procedure concorsuali a tutti gli effetti per il carattere di universalità e di segregazione del patrimonio, destinato alla soddisfazione dei creditori anteriori che le contrassegnerebbe. Si è pertanto stabilito – ad esempio – che il creditore che abbia pignorato il quinto dello stipendio, per la parte del credito che risulti ancora insoddisfatta al momento dell'apertura della procedura di sovraindebitamento, non potrà continuare a vedersi destinato il quinto fino alla sua integrale soddisfazione, ma la somma dovrà essere riservata alla procedura e alla soddisfazione di tutti i creditori, ivi compreso il creditore assegnatario a condizione che questo insinui il proprio credito nel passivo della procedura, in base alle regole del concorso

Deve tuttavia rilevarsi che sul punto si è venuto a formare anche un orientamento giurisprudenziale opposto, che ritiene non applicabile alle procedure di sovraindebitamento l'art. 44 l.fall., in primo luogo perché la legge sul sovraindebitamento non richiama la specifica disciplina degli effetti del fallimento. A ben vedere, infatti, la natura concorsuale del sovraindebitamento consentirebbe – al più – l'applicazione di principi elaborati con specifico riguardo a fattispecie analoghe disciplinate dalla legge fallimentare e, in particolare, quelli concernenti il concordato preventivo piuttosto che il fallimento tout court.

Nel primo, infatti, non trova applicazione il principio del cd. "spossessamento" previsto dagli artt. 42 e 43 l.fall., con la conseguente previsione di inefficacia dei pagamenti eseguiti dal debitore dopo la dichiarazione di fallimento ex art. 44 l.fall., ma opera un diverso meccanismo in forza del quale il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa sotto la vigilanza del commissario giudiziale. Per cui, in riferimento al concordato preventivo, ne risulta che è legittimo ed efficace il pagamento effettuato dal debitor debitoris in esito ad un pignoramento presso terzi trascritto prima della pubblicazione della domanda di concordato preventivo, ove l'ordinanza di assegnazione di cui all'art. 533 c.p.c. sia anch'essa antecedente a detta pubblicazione, quantunque il pagamento venga invece effettuato successivamente ad essa (si veda Cass. 15 febbraio 2021, n.3850).

Anche in riferimento alla disciplina del sovraindebitamento, dunque, risulterebbero prevalenti e intangibili gli effetti della pregressa ordinanza di assegnazione delle somme avvenuta nell'ambito di una espropriazione presso terzi individuale, anche rispetto alla successiva istanza di accesso alla procedura di liquidazione dei beni formulata dal debitore (in questo ambito si veda Trib. Mantova 20 aprile 2021), dal momento che la l. 3/2012 non prevede nessuno strumento di revoca della prima, con la conseguenza che l'apertura della procedura di sovraindebitamento non ha alcuna efficacia né sull'ordinanza di assegnazione, né sui pagamenti effettuati dal debitor debitoris sulla sua base (si veda in particolare Trib. Milano, ord., 9 luglio 2017).

La recente rimessione alla Corte Costituzionale

Di recente, la materia di cui si sta discorrendo è stata apparentemente lambita dalle recenti riforme che hanno interessato la disciplina del sovraindebitamento, in attesa della entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa.

In particolare, l'art. 4-ter, comma 1, lett. d), D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha aggiunto il comma 1-bis all'art. 8 l. 3/2012, il quale dispone oggi che con la proposta di piano del consumatore si può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno.

Da ultimo, facendo leva su tale ultima previsione, proprio nella ipotesi di espropriazione presso terzi già conclusa con l'assegnazione del quinto dello stipendio al creditore, il Trib. Livorno, con ordinanza del 30 marzo 2021 (v. F. Cesare, Quesitone di cotituzionalità sulla cessione del quinto nel sovraindebitamento, in ilfallimentarista, 26 luglio 2021), ha rimesso alla Consulta la questione circa la legittimità costituzionale dell'

art. 8, comma 1-bis, l. 3/2012

, nella misura in cui tale norma non prevede la falcidia e la ristrutturazione dei debiti per i quali il creditore abbia già ottenuto – nell'ambito di una espropriazione presso terzi – ordinanza di assegnazione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione, con inefficacia dei pagamenti successivi all'omologazione del piano. Secondo il Tribunale rimettente, infatti, la mancata previsione contenuta nella legge farebbe apparire “contrario a ragionevolezza ex art. 3 Cost. limitare la possibilità di falcidia e ristrutturazione ai soli debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto della pensione" e non anche dei debiti per i quali il creditore abbia già ottenuto ordinanza di assegnazione di quota parte dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione”.

Non è chi non veda come l'ordinanza del Tribunale di Livorno prenda le mosse – in ultima istanza – proprio dall'orientamento giurisprudenziale che ritiene i singoli pagamenti effettuati in ottemperanza all'ordinanza di assegnazione inattaccabili e pienamente efficaci anche in caso si successiva apertura di una procedura di sovraindebitamento nei confronti del debitore esecutato. Invero, lo stesso Tribunale rimettente esclude che la semplice natura concorsuale della procedura del piano del consumatore possa comportare di per sé la possibilità di applicazione analogica delle disposizioni dettate per il fallimento e, segnatamente, dall'art. 44 l.fall. Al medesimo risultato del resto, secondo il Tribunale remittente, congiurerebbe in ultimo anche il principio normativo di intangibilità degli atti esecutivi già compiuti ex art. 187-bis disp.att.c.p.c.

Di qui il dubbio di legittimità costituzionale avanzato per la norma che prevede la falcidia e la ristrutturazione dei debiti volontariamente contratti e finanziati con la cessione del quinto dello stipendio, e non invece per quei debiti per i quali il creditore abbia già ottenuto ordinanza di assegnazione del quinto dello stipendio.

Osservazioni conclusive

Non è certo l'esito che potrà avere la discussione in atto, in dottrina e in giurisprudenza, circa la sorte dell'ordinanza di assegnazione di crediti (e dei pagamenti effettuati sulla base di essa) in caso di apertura di una procedura di sovraindebitamento, nonché la questione – originatasi in senso alla prima – di legittimità costituzionale sollevata in relazione all'art. 8, comma 1-bis, l. 3/2012.

In riferimento a quest'ultimo punto, a ben vedere, l'apparente analogia tra cessione volontaria e assegnazione del quinto dello stipendio – segnatamente il meccanismo di soddisfacimento del credito costituito dalla sostituzione del creditore originario del debitor debitoris con un nuovo creditore – sembra argomento troppo debole per portare ad una dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1-bis, l. 3/2012. Del resto, tale analogia ben può essere spiegata con le peculiarità “strutturali” del bene – un credito nei confronti di terzo, appunto – sul quale può soddisfarsi il creditor creditoris nell'espropriazione presso terzi. Una procedura in cui – fra l'altro – è dato registrare la coincidenza (ex art. 553 c.p.c.) tra creditore esecutante e assegnatario del credito, diversamente da quanto tendenzialmente si verifica – salvi gli artt. 539, comma 2, e 590 c.p.c.– nelle altre forme di espropriazione.

Per contro, la diversità di regime tra cessione volontaria del quinto dello stipendio e assegnazione dello stesso in rapporto all'apertura di una procedura di sovraindebitamernto può trovare confacente spiegazione nella provenienza dell'atto – privata o giurisdizionale – che la dispone: il primo sarebbe destinato ad essere travolto dal successivo sovraindebitamento, mentre il secondo no.

Sembra quindi possibile ritenere che la questione si risolverà presumibilmente con una decisione di rigetto, ma veicolante una interpretazione costituzionalmente orientata, volta a selezionare l'opzione ermeneutica maggiormente rispondente al sistema.

Non è escluso che – in riferimento alla questione principale relativa alla sorte dei pagamenti effettuati in ottemperanza ad una ordinanza di assegnazione – possa pervenirsi ad un orientamento differenziante, a seconda della procedura di sovraindebitamento considerata.

Così, mentre l'apertura di una procedura di liquidazione dei beni potrebbe portare all'applicazione di una disciplina coniata sulla falsariga di quella di fallimento (con conseguente applicazione dell'art. 44 l.fall.), al contrario per l'accordo di composizione della crisi e per il piano del consumatore dovrebbe invocarsi una regolamentazione consimile a quella in vigore per il concordato preventivo (con conseguente inapplicabilità dell'art. 44 l.fall.).

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