Salvo il bonus prima casa se il contribuente possiede già un immobile troppo piccolo per il suo nucleo familiare
28 Luglio 2021
Ha diritto alle agevolazioni sulla prima casa il contribuente che possieda nello stesso Comune un altro immobile inidoneo alle esigenze abitative del suo nucleo familiare in quanto di metratura esigua.
Infatti, in tema di agevolazioni prima casa, «l'idoneità» della casa di abitazione pre-posseduta purchè acquistata senza agevolazioni nel medesimo comune va valutata sia in senso oggettivo (effettiva inabitabilità), che in senso soggettivo (fabbricato inadeguato per dimensioni o caratteristiche qualitative), nel senso che ricorre l'applicazione del beneficio anche all'ipotesi di disponibilità di un alloggio che non sia concretamente idoneo, per dimensioni e caratteristiche complessive, a soddisfare le esigenze abitative dell'interessato.
Agevolazioni prima casa e pre-possidenza di un immobile. Il nodo della questione ruota tutto attorno all'interpretazione del concetto di pre-possidenza di altra casa di abitazione in quanto con l'art. 3, comma 131, l. n. 549/1995 il legislatore ha espunto dal testo normativo qualsiasi riferimento al concetto di “idoneità”, introdotto due anni prima dall'articolo 1, comma 1, d.l. 23 gennaio 1993, n. 16 convertito in legge 24 marzo 1993, n. 75.
A seguito di tale modifica parte della giurisprudenza continuava a ritenere ancora esistente il requisito dell'idoneità benché la norma di fatto non lo prevedesse più, almeno letteralmente. In altri termini, secondo tale orientamento l'idoneità sarebbe intrinseco alla nozione di abitazione (cfr. Cass. Civ., 18129/09). La giurisprudenza più recente propende per il primo orientamento. Secondo la Cassazione, infatti, chi abbia il possesso di altra casa valutata “non idonea” all'uso abitativo sia per cause di natura oggettiva (inabitabilità) che di natura soggettiva (fabbricato inadeguato per dimensioni o caratteristiche qualitative) può ugualmente mantenere l'agevolazione goduta (cfr. Cass. 8771/2000 e, da ultimo, 2565/2018). Nell'ambito dell'inidoneità di tipo oggettivo non sussistono ragioni per distinguere tra una inidoneità oggettiva derivante da caratteristiche strutturali o fisiche dell'immobile, alla quale conseguirebbe il diritto ad usufruire dell'agevolazione, ed una inidoneità, anch'essa oggettiva, ma derivante da vincoli giudici gravanti su tale immobile, che tale diritto invece escluderebbe (cfr. Cass. Civ., 19989/2018 e Cass. Civ., 20300/2018).
Il caso concreto Ad avviso della Cassazione, in tema di agevolazioni fiscali per la prima casa, ai sensi dell'art. 1, nota II bis, della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, nel testo modificato dall'art. 3, comma 131, l. n. 549/1995, il concetto di idoneità della casa pre-posseduta – ostativo alla fruizione del beneficio - deve ritenersi intrinseco alla nozione stessa di casa di abitazione, da intendersi quale alloggio concretamente idoneo, sia sotto il profilo oggettivo - materiale che giuridico, a soddisfare le esigenze abitative dell'interessato (cfr. Cass. Civ. 5051/2021 e 18091/2019).
Fonte: www.dirittoegiustizia.it
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