Patrocinio a spese dello Stato: basta la «dichiarazione sostitutiva» sui redditi da parte dello straniero?Fonte: Corte Cost., 20 luglio 2021, n. 157 | DPR 30 maggio 2002 n. 115 Articolo 79 | Costituzione 27 dicembre 1947 n. 0 Articolo 3 | Costituzione 27 dicembre 1947 n. 0 Articolo 24 | Costituzione 27 dicembre 1947 n. 0 Articolo 113 | Costituzione 27 dicembre 1947 n. 0 Articolo 117 | DPR 30 maggio 2002 n. 115 Articolo 94
29 Luglio 2021
La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 79, comma 2, t.u. spese di giustizia, «nella parte in cui non consente al cittadino di uno Stato non aderente all'Unione Europea di presentare, a pena di inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di certificazione sui redditi prodotti all'estero, qualora dimostri - provando di aver compiuto tutto quanto esigibile secondo correttezza e diligenza - l'impossibilità di produrre la richiesta documentazione».
Nel merito, la questione è stata ritenuta fondata in riferimento agli artt. 3, 24, 113 e 117, primo comma Cost. - quest'ultimo in relazione all'art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (CDFUE) -. Secondo i giudici, una previsione, come quella della norma censurata, che fa gravare sull'istante il rischio della impossibilità di produrre una specifica prova documentale richiesta per ottenere il godimento del patrocinio a spese dello Stato, impedisce - a chi è in una condizione di non abbienza - l'effettività dell'accesso alla giustizia, con conseguente sacrificio del nucleo intangibile del diritto alla tutela giurisdizionale. L'art. 79, comma 2, cit., nella parte in cui non prevede un meccanismo che consenta di reagire alla mancata collaborazione dell'autorità consolare, introduce del resto una differenziazione irragionevole per il processo civile, ammnistrativo, contabile e tributario rispetto a quanto previsto per il processo penale dall'art. 94, comma 2, t.u. spese di giustizia. In linea, dunque, con le citate disposizioni, la legittimità costituzionale dell'art. 79, comma 2, t.u. spese di giustizia può essere ricostituita, integrando la previsione sull'onere probatorio, con la possibilità per l'istante di produrre, a pena di inammissibilità, una «dichiarazione sostitutiva di certificazione» relativa ai redditi prodotti all'estero, una volta dimostrata l'impossibilità di presentare la richiesta certificazione.
Tratto da: www.dirittoegiustizia.it |