La partecipazione alla mediazione è delegabile solo in casi eccezionali

Redazione scientifica
29 Luglio 2021

I giudici del Tribunale di Pistoia tornano sulla questione, che nel tempo ha sollevato non pochi dubbi nella prassi giurisprudenziale, inerente alla possibilità per la parte di farsi sostituire nei procedimenti di mediazione nelle materie c.d. obbligatorie, e in caso affermativo, come e da chi.
L'esplicito riferimento dell'art. 8 del d.lgs. 28/2010 al fatto che al primo incontro di mediazione ed agli incontri successivi fino al termine della procedura le parti devono essere presenti con l'assistenza di un legale implica che la parte debba presenziare personalmente, perché autonomo centro di imputazione e valutazione degli interessi, dovendo limitarsi a casi eccezionali l'ipotesi che la parte sia sostituita da un rappresentante sostanziale, anche se munito dei necessari poteri. Pertanto, mentre certamente soddisfa il dettato legislativo l'ipotesi di delega organica del legale rappresentante di società oppure di delega del contitolare del diritto, al contrario il mero transeunte impedimento a presenziare della persona fisica dovrebbe invece comportare piuttosto un rinvio del primo incontro.

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