Attuazione della pretesa tributaria tramite notifica della cartella di pagamento: giurisdizione tributaria o ordinaria?

La Redazione
29 Luglio 2021

Le Sezioni Unite hanno affrontato la questione del discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo, alla luce del sistema del combinato disposto del d.lgs. n. 546/1992, art. 2 e del d.P.R. n. 602/1973, artt. 49 e segg., ed in particolare dell'art. 57 di quest'ultimo, come emendato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 114/2018...

Le Sezioni Unite hanno affrontato la questione del discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo, alla luce del sistema del combinato disposto del d.lgs. n. 546/1992, art. 2 e del d.P.R. n. 602/1973, artt. 49 e segg., ed in particolare dell'art. 57 di quest'ultimo, come emendato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 114/2018.

A seguito dell'apertura di successione, la CTR Puglia respingeva gli appelli avverso la decisione di prime cure di accoglimento dell'opposizione degli eredi all'avviso di liquidazione (per maggiore imposta sul valore imponibile dichiarato, con relativa sanzione pecuniaria per ritardata presentazione dell'ultima dichiarazione di successione) dell'Agenzia delle Entrate. La Cassazione, investita della questione, aveva riformato la sentenza della CTR Puglia in accoglimento del ricorso del Fisco.
Successivamente gli eredi hanno proposto dinanzi alla CTP ricorso avverso la cartella di pagamento notificata dall'Agenzia delle Entrate per il pagamento dell'imposta di registro, sanzioni e accessori. Con il ricorso veniva sollevata eccezione di intervenuta prescrizione della pretesa, in relazione al decorso di 25 anni dalla denunzia di successione. I contribuenti hanno dunque proposto ricorso preventivo per regolamento di giurisdizione chiedendo che fosse determinata la giurisdizione del giudice ordinario limitatamente all'eccezione sollevata con riguardo alla prescrizione del credito azionato dall'Agenzia delle Entrate.

Le Sezioni Unite, con l'ordinanza n. 21642/21, hanno chiarito la questione affermando che «nel sistema del combinato disposto del d.lgs. n. 546/1992, art. 2 e del d.P.R. n. 602/1973, artt. 49 e segg., ed in particolare dell'art. 57 di quest'ultimo, come emendato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 114/2018, il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti:

  • alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto);
  • alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)».

Per questi motivi, la pronuncia dichiara la giurisdizione del giudice tributario dinanzi al quale rimette le parti anche per il regime delle spese processuali.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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