Atto di recupero per crediti R&S e impugnazione da parte del soggetto fallito

29 Luglio 2021

La mancata opposizione, da parte della Curatela fallimentare, ad un atto di recupero per crediti R&S legittima l'impugnazione di tale atto da parte del soggetto fallito?

La mancata opposizione, da parte della Curatela fallimentare, ad un atto di recupero per crediti R&S legittima l'impugnazione di tale atto da parte del soggetto fallito?

La tematica della legittimazione del Curatore e del fallito, apparentemente lineare, è, in realtà, alquanto spinosa.

Ai sensi dell'art. 43 della Legge Fallimentare, nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallimento compresi nel fallimento, sta in giudizio il curatore.

Il fallito può intervenire nel giudizio solo per le questioni dalle quali può dipendere un'imputazione di bancarotta a suo carico o se l'intervento è previsto dalla legge.

La dottrina e la giurisprudenza hanno interpretato tale disposto normativo nel senso che la sentenza dichiarativa di fallimento non priva il fallito della titolarità del suo patrimonio, bensì ne limita unicamente il potere di disposizione: infatti dalla data della sentenza di fallimento il fallito è privato dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni, ma conserva la capacità di agire per contestare la fondatezza di eventuali pretese tributarie.

Come è stato osservato, nella fase concorsuale coesistono due soggetti obbligati in relazione alla medesima fattispecie: da un lato il soggetto fallito, titolare del patrimonio e del reddito prodotto, dotato di capacità contributiva e di soggettività passiva del tributo, ma privato della disponibilità del patrimonio stesso e delle scritture contabili; dall'altro il curatore fallimentare, organo di gestione liquidatoria del patrimonio del fallito, estraneo al rapporto tributario in quanto non sostituisce né rappresenta il soggetto fallito, al quale, essendo attribuita la funzione giudiziale di verificare la situazione dell'impresa, in base ai documenti contabili depositati presso il tribunale, fanno capo incombenze di carattere fiscale per consentire all'Amministrazione finanziaria di verificare i presupposti per l'applicazione dei tributi gravanti sulla procedura concorsuale.

La legittimazione del fallito all'impugnazione di un atto impositivo ha, pertanto, carattere straordinario o suppletivo e si ravvisa, oltre nel caso in cui potrebbe derivargli un'imputazione per bancarotta, anche qualora il curatore rimanga “inerte” rispetto al predetto atto notificatogli.

La giurisprudenza ha fornito una lettura del concetto di “inerzia”; nella specie, ai fini del riconoscimento della legittimazione del fallito avente (si ripete) carattere straordinario o suppletivo, “non è tuttavia sufficiente che la curatela si sia astenuta da iniziative processuali, occorrendo invece che essa si sia totalmente disinteressata della vicenda processuale, rimettendone esplicitamente o implicitamente la gestione al fallito” (sul punto, senza pretese di esaustività, Cass. civ., sent. n. 3667/1997; Id., sent. n. 24159/2013; Id., sent. n. 9710/2004; Id., sent. n. 11572/2007).

Pertanto, deve dunque ritenersi che la capacità processuale del fallito non viene meno per effetto del fallimento ma si dispiega pienamente per i rapporti esclusi dallo stesso mentre rimane compressa dalla prevalente capacità processuale del curatore, fino ad annullarsi, per i rapporti patrimoniali ricompresi nella procedura, salvo riespandersi in relazione a tali rapporti nella misura in cui gli organi della procedura consapevolmente e volontariamente se ne disinteressino.

Da ciò consegue come non sia sufficiente a determinare il recupero della capacità del fallito l'inazione del curatore, in quanto anche la rinuncia ad agire o a proseguire nell'azione è manifestazione di un potere processuale, ma è necessario che sia provato che l'inazione sia frutto di disinteresse per il diritto in discussione.

L'inerzia ed il disinteresse del curatore non sono ravvisabili ove lo stesso, dopo essersi concretamente attivato, abbia poi ritenuto conveniente o prudente di non proseguire nella controversia (ex multis, Cass. civ., sez. V, sent. n. 8132/2018; Id., sent. n. 13814/2016; Id., sent. n. 24159/2013; Id., sent. n. 11572/2007; Id., sent. n. 15369/2005).

Ciò premesso, appare ius receptum che l'accertamento tributario, se inerente a crediti i cui presupposti siano insorti prima della dichiarazione di fallimento del contribuente (o nel periodo di imposta in cui tale dichiarazione è intervenuta) debba essere notificato non solo al curatore, in ragione della partecipazione di detti crediti al concorso fallimentare o, comunque, della loro idoneità ad incidere sulla gestione delle attività e dei beni acquisiti al fallimento, ma anche al contribuente fallito, il quale non è privato, a seguito della dichiarazione di fallimento, della sua qualità di soggetto passivo del rapporto tributario e resta esposto ai riflessi, anche di carattere sanzionatorio, i quali conseguono alla definitività dell'atto impositivo. In altri termini, una volta affermata la legitimatio ad processum del contribuente fallito, sia pure di natura suppletiva (per il caso di "inerzia“, ovvero di mancanza di iniziative degli organi fallimentari), si è imposta la necessità, ai fini della tutela del diritto di proprietà dei beni e delle titolarità dei relativi rapporti giuridici spettanti al fallito, che gli accertamenti tributari siano portati (anche) a sua conoscenza, mediante una notifica ulteriore rispetto a quella effettuata al curatore (Cass. civ., sez. trib., sent. n. 18002 del 14.09.2016; Id., sent. n. 5392 del 18.03.2016; Id., sent. n. 3393 del 12.02.2020).

La definitività dell'atto impositivo non impugnato dalla curatela non può, quindi, predicarsi nei confronti dell'amministratore della società fallita qualora:

  • l'atto non sia stato notificato anche allo stesso e
  • qualora si sia configurata l'inerzia della curatela.

Quindi, l'omessa notifica dell'atto impositivo all'amministratore della società fallita ha riflessi sul piano processuale (e sul fronte della pretesa impositiva) solo nel caso di totale disinteresse (inerzia) della curatela nei confronti dello stesso (nei termini innanzi indicati) e non, quindi, qualora vi sia stata una valutazione negativa (da parte della curatela) in termini di opportunità ad impugnare l'atto.

Al ricorrere di tale ultima circostanza, anche in caso di mancata notifica dell'atto nei confronti dell'amministratore della società fallita, la definitività del provvedimento è predicabile sia per la curatela sia per l'amministratore della società.

Nella fattispecie che ne occupa, solo laddove sussista un totale disinteresse da parte della curatela alla ricorribilità dell'atto, da non intendersi, pertanto, quale valutazione negativa circa la convenienza per la procedura ad impugnare il provvedimento (ad esempio nel caso di attivo fallimentare insufficiente a soddisfare le pretese dell'Amministrazione), il fallito può azionare la propria pretesa innanzi al giudice tributario, essendo l'eventuale ricorso validamente proposto e non passibile di censura di inammissibilità

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