Risarcimento del danno per l’amministratore revocato senza giusta causa e senza preavviso
29 Luglio 2021
In tema di revoca dell'amministratore di società di capitali, le ragioni che integrano la giusta causa, ai sensi dell'art. 2383, comma 3, c.c. devono essere specificamente enunciate nella delibera assembleare senza che sia possibile una successiva deduzione in sede giudiziaria di ragioni ulteriori.
In caso di revoca senza giusta causa di amministratore di s.r.l., nominato a tempo indeterminato, viene ad essere applicabile la disciplina generale di cui all'art. 1725, comma 2, c.c., la quale prevede, appunto per il caso di revoca in assenza di giusta causa e di congruo preavviso, il risarcimento del danno, danno da parametrarsi ai compensi che il soggetto revocato dall'incarico avrebbe percepito nel periodo di preavviso.
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