Domanda di maggior danno nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo: emendatio o mutatio?

Redazione scientifica
30 Luglio 2021

Nel giudizio di opposizione ad ingiunzione, mentre integra una consentita emendatio libelli la richiesta degli interessi dovuti per l'inadempimento dell'obbligazione o il maggior danno di cui all'art. 1224, comma 2, c.c., invocato secondo parametri fissi, integra invece una domanda autonoma, riconvenzionale, la richiesta di tale maggior danno rapportata alle particolari condizioni in cui si è trovato il creditore durante la mora.

La Regione Abruzzo ricorreva per la cassazione della sentenza cui la Corte d'appello aveva confermato la sentenza di primo grado, pronunciata in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto da una società. La ricorrente faceva valere la violazione degli artt. 112, 183 e 188 c.p.c., nonché dell'art. 1224, comma 2, c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto che l'intervenuta introduzione nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo della domanda di maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c., integrando una mera emendatio libelli, potesse essere introdotta anche in sede di precisazione delle conclusioni là dove, come nella specie, il creditore avesse rivendicato detta posta rapportandola a parametri fissi e non alle particolari condizioni in cui egli si era venuto a trovare durante la mora, solo in quest'ultimo caso introducendo un fatto costitutivo nuovo rispetto a quello azionato.

La Corte di cassazione ritiene il ricorso infondato, richiamando il principio secondo cui «nel giudizio di opposizione ad ingiunzione, mentre integra una consentita «emendatio libelli» la richiesta degli interessi (legali o convenzionali) dovuti per l'inadempimento dell'obbligazione o il maggior danno di cui all'art. 1224, comma 2, c.c., invocato secondo parametri fissi, integra invece una domanda autonoma, riconvenzionale, la richiesta di tale maggior danno rapportata alle particolari condizioni in cui si è trovato il creditore durante la mora, introducendosi in tal caso non già un mero ampliamento quantitativo del «petitum»,ma un fatto costitutivo del credito per danni reclamato, radicalmente differente rispetto a quello azionato, nonché sottoponendosi al giudice un nuovo tema di indagineavente ad oggetto la verifica delle condizioni soggettive del creditore durante la mora». Pertanto, «sebbene nella fase monitoria del procedimento per decreto ingiuntivo la cognizione del giudice di merito sia limitata al solo credito, con esclusione di ogni voce di maggior danno ex art. 1224 c.c., la domanda inerente a tale categoria di danno deve essere considerata validamente rientrante nel thema decidendum della fase a cognizione piena».

Tratto da: www.dirittoegiustizia.it

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.