Riconoscimento di sentenza straniera: quando è precluso?
02 Agosto 2021
Una società di diritto italiano promuoveva ricorso avverso la pronuncia della Corte d'appello di Venezia che aveva respinto la richiesto di non riconoscibilità di due sentenze romene; in tali sentenze, rese dal Tribunale e dalla Corte di Appello di Timsoara, veniva disposta la condanna della società di diritto italiano in favore di altra società di diritto romeno, a titolo di garanzia. Alla base del ricorso così promosso, vi era, a dire della società istante, una serie di violazioni procedimentali che avrebbero leso il suo diritto di difesa nel corso dei procedimenti civili in Romania; di conseguenza, le sentenze straniere così emesse, non avrebbero potuto trovare riconoscimento in Italia, stante la dichiarata violazione del diritto di difesa.
La Corte dichiara il motivo di ricorso infondato. Muovendo dall'art. 34 del Regolamento 44/2001 secondo cui non possono essere riconosciute le decisioni «se il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto», i giudici precisano i termini in cui si pone il tema dell'osservanza dell'ordine pubblico, in particolare, processuale. Rilevano quindi come, «in tema di riconoscimento di sentenze straniere» il concetto di ordine pubblico processuale è riferibile a principi inviolabili posti a garanzia del diritto di agire e resistere in giudizio, non anche alle modalità con cui tali diritti sono regolamentati o si esplicano nelle singole fattispecie (Cass. civ., n. 11021/2013). La corte richiama sotto tale profilo la pronuncia della Corte di Giustizia 2 aprile 2009 causa c-394-2007, secondo la quale il diritto di difesa può subire una moderata limitazione nel caso in cui il provvedimento sia stato emesso nei confronti di un soggetto che abbia avuto comunque la possibilità di partecipare attivamente al processo. Ne consegue che non è ravvisabile una violazione del diritto di difesa in ogni inosservanza di una disposizione della legge processuale straniera a tutela della partecipazione della parte al giudizio, ma soltanto quando essa, per la sua rilevante incidenza, abbia determinato una lesione del diritto di difesa rispetto all'intero processo, ponendosi in contrasto con l'ordine pubblico processuale riferibile ai principi inviolabili a garanzia del diritto di agire e di resistere in giudizio, e non ove investa le sole modalità con cui tali diritti sono regolamentati o si esplicano nelle singole fattispecie. Nel caso in esame il S.C., da un esame degli atti processuali, ha rilevato che la società ricorrente, nel momento in cui ha avuto conoscenza del giudizio in Romania, non ha promosso alcuna attività istruttoria, né richiesto di rinnovare l'istruttoria, mantenendo un atteggiamento sostanzialmente di mera astensione dallo svolgimento dell'attività difensiva. Insomma, non risulta in alcun modo che la ricorrente abbia subito una qualche effettiva lesione del proprio diritto di difesa.
Tratto da: www.dirittoegiustizia.it
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