RCA: l’azione diretta verso l’assicuratore spetta anche quando l’incidente è avvenuto in una strada privata
02 Agosto 2021
L'assicurazione della responsabilità civile autoveicoli (RCA) opera, e l'azione diretta verso l'assicuratore spetta, anche quando il sinistro ed il relativo danno occorrono da uso dell'auto in "zone private". La nozione di circolazione su aree equiparate alle strade di uso pubblico deve intendersi come quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale. Così ha statuito la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 21983 del 30 luglio 2021.
La pronuncia in commento trae origine dalla morte, avvenuta nel 2008, di un bimbo di un anno, deceduto dopo essere stato investito dal camper guidato dal nonno nel cortile privato della sua abitazione. I genitori della piccola vittima, in proprio e quali legali rappresentanti degli altri due figli minorenni, agivano contro la Compagnia di Assicurazione del veicolo investitore nonché della proprietaria dello stesso, al fine di ottenere il risarcimento dei danni da perdita del rapporto parentale conseguenti alla morte del piccolo. L'iter giudiziale vede il Tribunale rigettare la domanda attorea e la decisione successivamente viene confermata anche dalla Corte di Appello, accogliendo, quindi, l'interpretazione costante della giurisprudenza secondo cui il sinistro non è coperto dalla assicurazione RCA quando avvenuto in area privata il cui accesso era limitato a un numero determinato di persone. I genitori del minore deceduto, nelle suindicate qualità, ricorrevano alla Suprema Corte, articolando tre motivi di ricorso.
Le traiettorie evolutive della responsabilità civile, come noto, sono connesse con l'istituto assicurativo: in una visione della responsabilità quale istituto preposto anche e soprattutto alla tutela della vittima, lo strumento assicurativo, pattizio o reso obbligatorio dal legislatore, ha consentito, infatti, di accentuare la tutela del danneggiato.
Le Sezioni Unite hanno, dunque, dovuto porre al vaglio l'interpretazione della nozione di circolazione dei veicoli, accolta nel diritto interno, mettendo in luce come la normativa italiana, a differenza di quella comunitaria, ponga l'accento unicamente sull'uso pubblico delle aree sulle quali avviene la circolazione e non sulla conformità della funzione abituale del veicolo. Invero la Direttiva europea auto, non definisce cosa debba intendersi per circolazione/uso del veicolo e l'area sulla quale debba avvenire il sinistro, ma la finalità è di assicurare la massima protezione per le vittime degli incidenti, come ribadito dalla Corte Europea nelle sentenze richiamate. La decisione estende, quindi, in coerenza con il diritto europeo, la nozione di circolazione di veicoli fino a ricomprendere ogni utilizzo o possibile utilizzo conformemente alla sua funzione di mezzo di trasporto così da garantire ai soggetti danneggiati una tutela piena ed effettiva ed in coerenza con la funzione sociale propria del sistema assicurativo complessivamente considerato. Ne discende, come affermato dalla stessa Corte Suprema, che non ricadono nella nozione di “circolazione dei veicoli”, e conseguentemente la copertura assicurativa non sarà operante, soltanto quelle situazioni in cui il sinistro si verifica allorquando il veicolo è stato adibito a finalità diverse dal trasporto, ad esempio come macchina da lavoro o come arma. Si osserva infine come l'adeguamento operato dalla decisione in commento risulti in linea anche con la proposta del Parlamento Europeo e del Consiglio di modifica alla Direttiva 2009/103 CE [COM (2018) 336 final] che introduce la nozione di “uso di veicolo” proprio alla luce dell'interpretazione fornita dalla giurisprudenza comunitaria.
(Fonte: Diritto e Giustizia) |