Santa Nitti
02 Agosto 2021

Le Sezioni Unite della Cassazione, adeguandosi alla nozione eurounitaria di circolazione dei veicoli, hanno chiarito che l'assicurazione della responsabilità civile autoveicoli opera anche quando il sinistro ed il relativo danno occorrono da uso dell'auto in "zone private". La nozione di circolazione su aree equiparate alle strade di uso pubblico deve intendersi come quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale.

L'assicurazione della responsabilità civile autoveicoli (RCA) opera, e l'azione diretta verso l'assicuratore spetta, anche quando il sinistro ed il relativo danno occorrono da uso dell'auto in "zone private". La nozione di circolazione su aree equiparate alle strade di uso pubblico deve intendersi come quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale. Così ha statuito la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 21983 del 30 luglio 2021.

La pronuncia in commento trae origine dalla morte, avvenuta nel 2008, di un bimbo di un anno, deceduto dopo essere stato investito dal camper guidato dal nonno nel cortile privato della sua abitazione. I genitori della piccola vittima, in proprio e quali legali rappresentanti degli altri due figli minorenni, agivano contro la Compagnia di Assicurazione del veicolo investitore nonché della proprietaria dello stesso, al fine di ottenere il risarcimento dei danni da perdita del rapporto parentale conseguenti alla morte del piccolo.

L'iter giudiziale vede il Tribunale rigettare la domanda attorea e la decisione successivamente viene confermata anche dalla Corte di Appello, accogliendo, quindi, l'interpretazione costante della giurisprudenza secondo cui il sinistro non è coperto dalla assicurazione RCA quando avvenuto in area privata il cui accesso era limitato a un numero determinato di persone. I genitori del minore deceduto, nelle suindicate qualità, ricorrevano alla Suprema Corte, articolando tre motivi di ricorso.
Con ordinanza interlocutoria la Corte disponeva la trasmissione della questione alle Sezioni Unite.

Le traiettorie evolutive della responsabilità civile, come noto, sono connesse con l'istituto assicurativo: in una visione della responsabilità quale istituto preposto anche e soprattutto alla tutela della vittima, lo strumento assicurativo, pattizio o reso obbligatorio dal legislatore, ha consentito, infatti, di accentuare la tutela del danneggiato.
Questo è particolarmente evidente nella responsabilità per danni da circolazione stradale, dove è stato imposto l'obbligo assicurativo, oggi disciplinato dall'art. 122 del d.lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private), il quale, al primo comma, dispone l'obbligo della copertura assicurativa per la responsabilità civile per tutti i veicoli a motore posti in circolazione su strade di uso pubblico “o ad esse equiparate”.
Tale ultimo inciso ha determinato un ampio contenzioso nel nostro ordinamento ed il criterio utilizzato dalla giurisprudenza, per determinare il campo di applicazione della norma, è stato quello dell'uso pubblico dell'area, ovvero la concreta destinazione al transito abituale di un numero indeterminato di persone che utilizzano l'area stessa uti cives e non uti singuli indipendentemente dalla natura pubblica o privata della stessa (Cass. civ., n. 8090/2013, Cass. civ. n. 5111/2011 e Cass. civ., Sez. Un., n. 8620/2015).
Pertanto in tutti i casi, come quello che ha dato origine alla pronuncia de quo, in cui un incidente fosse occorso in un'area privata ove l'accesso non fosse consentito ad un numero indeterminato di persone (quindi non equiparabile a strade pubbliche), alla vittima non veniva riconosciuta azione nei confronti dell'assicuratore di r.c.a. per il risarcimento dei danni subiti. Tale interpretazione si poneva, tuttavia, in contrasto con il diritto europeo che, in punto di circolazione stradale, non pone questo limite. Secondo la Corte di Giustizia la nozione di “circolazione dei veicoli” contenuta nella Direttiva (2009/103/CE che codifica 5 preesistenti direttive dal 1972 al 2005) costituisce una nozione autonoma del diritto dell'Unione, la cui interpretazione non può essere rimessa alla discrezionalità degli Stati membri, e che essa non è limitata alle ipotesi di circolazione stradale, rientrando in tale nozione qualunque uso di un veicolo purché “conforme alla funzione abituale dello stesso” (Cfr. CGUE, C-334/16, C-80/17, C-100/18).

Le Sezioni Unite hanno, dunque, dovuto porre al vaglio l'interpretazione della nozione di circolazione dei veicoli, accolta nel diritto interno, mettendo in luce come la normativa italiana, a differenza di quella comunitaria, ponga l'accento unicamente sull'uso pubblico delle aree sulle quali avviene la circolazione e non sulla conformità della funzione abituale del veicolo.
La Suprema Corte facendo ricorso alla nozione di interpretazione “adeguatrice”, nel rispetto del vincolo di interpretazione conforme alla normativa sovranazionale e coerente con le esigenze di tutela dell'interesse pubblico, respinge la richiesta di disapplicazione diretta della norma e ne offre una lettura “conforme” al diritto europeo.

Invero la Direttiva europea auto, non definisce cosa debba intendersi per circolazione/uso del veicolo e l'area sulla quale debba avvenire il sinistro, ma la finalità è di assicurare la massima protezione per le vittime degli incidenti, come ribadito dalla Corte Europea nelle sentenze richiamate. La decisione estende, quindi, in coerenza con il diritto europeo, la nozione di circolazione di veicoli fino a ricomprendere ogni utilizzo o possibile utilizzo conformemente alla sua funzione di mezzo di trasporto così da garantire ai soggetti danneggiati una tutela piena ed effettiva ed in coerenza con la funzione sociale propria del sistema assicurativo complessivamente considerato. Ne discende, come affermato dalla stessa Corte Suprema, che non ricadono nella nozione di “circolazione dei veicoli”, e conseguentemente la copertura assicurativa non sarà operante, soltanto quelle situazioni in cui il sinistro si verifica allorquando il veicolo è stato adibito a finalità diverse dal trasporto, ad esempio come macchina da lavoro o come arma.

Si osserva infine come l'adeguamento operato dalla decisione in commento risulti in linea anche con la proposta del Parlamento Europeo e del Consiglio di modifica alla Direttiva 2009/103 CE [COM (2018) 336 final] che introduce la nozione di “uso di veicolo” proprio alla luce dell'interpretazione fornita dalla giurisprudenza comunitaria.

(Fonte: Diritto e Giustizia)