Imputabilità delle mancate ferie e prova del potere dirigenziale di autodeterminazione del riposo

02 Agosto 2021

Il dirigente può chiedere la monetizzazione delle ferie non godute asserendo di non aver il potere di stabilire in autonomia il proprio periodo di riposo?In linea generale, il divieto di monetizzazione delle ferie di cui all'art 10, co.2, D.lgs. n. 66/2003 (in attuazione della direttiva 93/104/CE, poi confluita nella direttiva 2003/88/CE, all'art. 7, comma 2) prevede che il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria...

Il dirigente può chiedere la monetizzazione delle ferie non godute asserendo di non aver il potere di stabilire in autonomia il proprio periodo di riposo?

In linea generale, il divieto di monetizzazione delle ferie di cui all'art 10, co. 2, d.lgs. n. 66/2003 (in attuazione della direttiva 93/104/CE, poi confluita nella direttiva 2003/88/CE, all'art. 7, comma 2) prevede che il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

Suddetto divieto è finalizzato a garantire il godimento effettivo delle ferie, che sarebbe vanificato qualora se ne consentisse la sostituzione con un'indennità che di per sé non garantisce la necessaria tutela della sicurezza e della salute del lavoratore.

L'eccezione alla regola (fine del rapporto) opera nei soli limiti delle ferie non godute relative al periodo ancora pendente al momento della risoluzione del rapporto e non consente la monetizzazione di quelle riferibili agli anni antecedenti, pena la sostanziale inoperatività della regola generale.

Il lavoratore, al quale il godimento delle ferie non sia stato in effetti garantito, potrà invocare la tutela civilistica e far valere l'inadempimento del datore che, ai sensi dell'art. 1218 c.c., dovrà comunque essere addebitabile.

È pertanto necessario che il mancato godimento delle ferie sia derivato da causa imputabile allo stesso datore.

Tale condizione non si verifica nel caso in cui il lavoratore, per la posizione apicale, non eserciti il potere di attribuirsi le ferie in piena autonomia, senza condizionamento alcuno da parte del titolare dell'impresa, fatte salve imprevedibili ed indifferibili esigenze aziendali che abbiano determinato la mancata fruizione del periodo di riposo.

La prova del potere in capo al dirigente di scegliere autonomamente i tempi e modi di godimento delle ferie costituisce comunque eccezione che deve essere sollevata e provata dal datore di lavoro.

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