Pubblico impiego privatizzato e competenza per le sanzioni disciplinari
02 Agosto 2021
Nell'ambito del lavoro pubblico privatizzato, l'organo disciplinare competente a promuovere ed a concludere il procedimento è individuato facendo riferimento all'entità della sanzione applicata in concreto in rapporto alla gravità dell'infrazione?
La giurisprudenza di legittimità ha precisato che, in tema di sanzioni disciplinari nel pubblico impiego privatizzato, al fine di stabilire la competenza dell'organo deputato ad avviare, svolgere e concludere il procedimento, deve farsi riferimento al massimo della sanzione così come fissato in astratto, in relazione alla fattispecie legale, normativa o contrattuale che viene in rilievo.
In base ai principi di legalità e del giusto procedimento, infatti, è necessario che la competenza dell'organo disciplinare sia determinata in modo certo, anteriore alla concretizzazione della fattispecie astratta, prescindendosi dal singolo procedimento.
Diversamente opinando, si evidenzia, l'individuazione dell'organo competente - circa la determinazione delle regole procedurali applicabili - avverrebbe sulla base di un dato meramente ipotetico, che potrebbe anche essere smentito all'esito del procedimento medesimo.
Sul punto si rinvia all'art. 55-bis del d.lgs. n. 165/2001, ove si precisa che per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione della sanzione del rimprovero verbale, il procedimento disciplinare è di competenza del responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, mentre per le infrazioni “più gravi” ciascuna Amministrazione individua, nell'ambito della propria organizzazione, l'ufficio per i procedimenti disciplinari competente.
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