Mancata vaccinazione ed inidoneità alla mansione del lavoratore a contatto con l'utenza della RSA

02 Agosto 2021

La mancata vaccinazione, pur non assumendo rilievo disciplinare, comporta conseguenze in ordine alla valutazione oggettiva dell'idoneità alle mansioni. In ragione della tipologia delle mansioni espletate (cura e assistenza a persone anziane e con molteplici patologie) e della specificità del contesto lavorativo e dell'utenza della RSA..

La mancata vaccinazione, pur non assumendo rilievo disciplinare, comporta conseguenze in ordine alla valutazione oggettiva dell'idoneità alle mansioni.

In ragione della tipologia delle mansioni espletate (cura e assistenza a persone anziane e con molteplici patologie) e della specificità del contesto lavorativo e dell'utenza della RSA, è possibile sostenere che l'assolvimento dell'obbligo vaccinale inerisca alle mansioni del personale sanitario.

Il rifiuto della somministrazione, non giustificato da cause di esenzione e da specifiche condizioni cliniche, costituisce impedimento di carattere oggettivo all'espletamento della prestazione lavorativa.

Cfr. Tribunale Roma, ord. 28 luglio 2021.

V. inoltre, Tribunale Belluno 19 marzo 2021, con nota di P. Patrizio, L'obbligo vaccinale nell'alveo applicativo dell'art. 2087 c.c.; Tribunale Modena 19 maggio 2021, con nota di C. Nannetti, Obbligo vaccinale e conseguenze sul rapporto di lavoro in caso di rifiuto del lavoratore pre e post d.l. 44/2021; Tribunale Verona 24 maggio 2021, con nota di A. De Matteies, L'ordinanza del Tribunale di Verona sull'onere di vaccinazione a carico dei lavoratori; Tribunale Trento 8 luglio 2021.

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