Legittimità del licenziamento disciplinare per mancato utilizzo dei dispositivi di protezione individuale
02 Agosto 2021
Ad avviso della Suprema Corte il persistente rifiuto da parte del lavoratore di utilizzare i dispositivi di protezione individuale giustifica il licenziamento intimato all'inadempiente.
Inoltre, il datore di lavoro è chiamato a rispondere non solo per l'omessa adozione delle misure di prevenzione dei rischi presenti nel luogo di lavoro, ma anche quando manca di vigilare che di tali misure i lavoratori abbiano fatto effettivamente uso.
Nel caso di specie, alla luce delle vigenti linee di indirizzo per la tutela della salute e della sicurezza di lavoratori ed utenti, la condotta della lavoratrice, consistita nel rifiuto di indossare la mascherina durante il servizio scolastico, anche a fronte di uno specifico ordine di servizio della Dirigente, ha integrato una giusta causa di licenziamento.
Cfr.: Tribunale Belluno 19 marzo 2021, con nota di P. Patrizio, L'obbligo vaccinale nell'alveo applicativo dell'art. 2087 c.c.; Tribunale Modena 19 maggio 2021, con nota di C. Nannetti, Obbligo vaccinale e conseguenze sul rapporto di lavoro in caso di rifiuto del lavoratore pre e post d.l. 44/2021; Tribunale Verona 24 maggio 2021, con nota di A. De Matteies, L'ordinanza del Tribunale di Verona sull'onere di vaccinazione a carico dei lavoratori; Tribunale Modena 23 luglio 2021, n. 2467; Tribunale Roma, ord. 28 luglio 2021.
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