Niente approvazione assembleare per l'abbaino aperto dal proprietario del piano sottostante al tetto comune

Redazione scientifica
02 Agosto 2021

L'apertura di abbaini da parte del proprietario del piano sottostante al tetto comune costituisce solo modifica e non innovazione della cosa comune e pertanto non necessita della previa approvazione dell'assemblea, come invece per le innovazioni vere e proprie.

Il Comune di Torino respingeva l'istanza di sanatoria presentata da una condomina per la conservazione di abbaini realizzati in difformità rispetto alla denuncia di inizio attività, poiché l'assemblea condominiale non ha approvato l'intervento con le maggioranze previste dalla legge. La signora ha impugnato il provvedimento e si è costituito in giudizio il Comune di Torino, chiedendo il rigetto nel merito del ricorso. La parte ricorrente ha contestato la necessità dell'assenso, da parte dell'assemblea condominiale, alla sanatoria degli abbaini.

L'apertura di abbaini. Per costante giurisprudenza il singolo condomino può eseguire opere che, ancorché incidano su parti comuni dell'edificio, siano strettamente pertinenti alla sua unità immobiliare, sotto i profili funzionale e spaziale (artt. 1102 e 1122 c.c.), con la conseguenza che egli va considerato come soggetto avente titolo per ottenere a nome proprio l'autorizzazione relativa a tali opere.

Con riferimento poi all'apertura di abbaini da parte del proprietario del piano sottostante al tetto comune, la Suprema Corte ha più volte affermato che essa - «ove sia eseguita a regola d'arte e sia tale da non pregiudicare la funzione di copertura propria del tetto né da impedire l'esercizio da parte degli altri condomini dei propri diritti sulla cosa comune» - costituisce solo modifica e non innovazione della cosa comune e pertanto non necessita della previa approvazione dell'assemblea, come invece le innovazioni vere e proprie.

Pertanto, posto che, nel caso in esame, gli abbaini hanno natura pertinenziale rispetto all'appartamento di proprietà della ricorrente e non determinano alcuna “diminuzione” dell'uso comune, l'assenso dell'assemblea condominiale è stato illegittimamente richiesto.

Il ricorso è dunque fondato.

Fonte: dirittoegiustizia.it

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