Pignoramento presso terzi e dichiarazione (di quantità) del terzo
03 Agosto 2021
E. A., sulla base di un titolo esecutivo di formazione giudiziale, ha pignorato i crediti della società debitrice presso l'istituto bancario tesoriere. Sulla base della dichiarazione di quantità negativa di quest'ultimo, il giudice dell'esecuzione ha dichiarato l'improcedibilità dell'esecuzione. Il Tribunale ha confermato la decisione rigettando l'opposizione agli atti esecutivi proposta da E.A. Quest'ultima ha proposto ricorso in cassazione, censurando la sentenza impugnata, per quanto d'interesse, per il vizio di violazione di legge in relazione all'interpretazione fornita alla dichiarazione del terzo.
La Corte accoglie il ricorso. Ripercorrendo la vicenda processuale, la pronuncia sottolinea come l'istituto bancario tesoriere della debitrice esecutata avesse reso una dichiarazione di quantità di contenuto inequivocabilmente positivo, nonostante si concludesse con una affermazione apparentemente contraria. La banca aveva infatti dichiarato che vi erano fondi per un ammontare pari a quasi cento milioni di euro sul conto di tesoreria, sebbene detti fondi fossero già integralmente vincolati per precedenti pignoramenti. Sul tema, il Collegio afferma che «la dichiarazione con la quale il terzo pignorato ammette la sussistenza di un suo debito nei confronti del debitore esecutato, anche se con riguardo allo stesso abbia già ricevuto la notificazione di precedenti pignoramenti, va senz'altro qualificata come dichiarazione di quantità positiva». L'art. 547 c.p.c. impone infatti al terzo di indicare i precedenti pignoramenti, sarà poi il giudice dell'esecuzione a disporre eventualmente la riunione delle procedere esecutive per provvedere alla distribuzione delle somme disponibili.
Tratto da: www.dirittoegiustizia.it |