L'audizione del richiedente asilo assunta dal giudice onorario
03 Agosto 2021
Massima
Non è affetto da nullità il procedimento nel cui ambito un giudice onorario di Tribunale, su delega del giudice professionale designato per la trattazione del ricorso, abbia proceduto all'audizione del richiedente la protezione ed abbia rimesso la causa per la decisione al collegio della Sezione specializzata in materia di immigrazione, atteso che, ai sensi dell'art 10, commi 10 e 11, del d.lgs. 116/2017, tale attività rientra tra i compiti delegabili al giudice onorario in considerazione della analogia con l'assunzione dei testimoni e del carattere esemplificativo dell'elencazione ivi contenuta. Il caso
Il ricorrente, cittadino bengalese, ha impugnato per Cassazione il decreto del Tribunale di Bologna - Sezione Specializzata -, di rigetto della protezione internazionale, per violazione dell'art. 35-bis del d.lgs. 25/2008, e dell'art. 3, comma 4-bis, del d.l. 13/2017, convertito con modifiche in l. 46/2017. Il primo motivo di impugnazione - inerente alla questione se sia o meno nulla l'audizione del richiedente asilo assunta dal giudice onorario su delega del giudice designato per la trattazione del ricorso ex art. 35-bis - ha determinato l'assegnazione del ricorso alle Sezioni unite (d'ora innanzi, per brevità, SS.UU.) che hanno confermato la legittimità del decreto del Tribunale di Bologna, come sarà meglio approfondito in seguito. Il secondo motivo di impugnazione, con cui è stato censurato l'omesso esame di fatto decisivo ovvero la minore età del ricorrente alla data di fuga (e non al momento del rimpatrio) quale elemento di vulnerabilità, è stato ritenuto dalle SS.UU. inammissibile per genericità, non essendone specificata la rilevanza ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria. La questione
Qualche parola va spesa per circoscrivere la questione sottoposta all'esame delle SS.UU. Deve essere chiaro, infatti, che, ai sensi dell'art. 3, comma 4-bis, d.l. 13/2017, il giudice della protezione internazionale, designato dal presidente della sezione specializzata tra i componenti del collegio, non può, a pena di nullità, omettere di fissare l'udienza per la comparizione delle parti qualora manchi la videoregistrazione del colloquio del richiedente asilo con la Commissione territoriale. A ben guardare, la ratio della norma consiste nella tutela del principio di diretta percezione (da parte del giudice) del racconto del richiedente: è per il legislatore necessario che almeno un componente del collegio assista al racconto del richiedente al fine di riferire agli altri membri gli elementi di cui ha avuto immediata e diretta percezione. In altre e più semplici parole, non è sufficiente la mera lettura di un verbale redatto da altri. Nel caso di specie, il problema si è posto perché l'udienza era stata tenuta da un giudice onorario che, in quanto tale, era escluso dal collegio, e che era stato delegato dal giudice designato per la trattazione della controversia. Le soluzioni giuridiche
L'orientamento consolidato della Suprema Corte ritiene legittima l'audizione assunta dal giudice onorario su delega del giudice designato per la trattazione del ricorso proposto ai sensi dell'art. 35-bis (Cass. civ., sez. VI, ord., 17 dicembre 2020 nn. 28966 e 28917; Cass. civ., sez. II, ord., 11 dicembre 2020, nn. 28366 e 26699; Cass. civ., sez. I, ord., 18 novembre 2020, nn. 26258, 26257 e 26119; Cass. civ., sez. III, ord., 3 novembre 2020, n. 24463). A sostegno di tale conclusione, l'impostazione in esame ha richiamato gli artt. 10 e 11 del d.lgs. 116/2017 (sulla riforma organica della magistratura onoraria) che consentono ai giudici professionali la delega di attività a quelli onorari anche nei procedimenti collegiali (compresa l'assunzione di testimoni), ad esclusione di specifiche tipologie di giudizi, tra i quali non rientrano quelli relativi al caso di specie (Cass., Sez. VI, ord., 5 febbraio 2019, n. 3356; Cass., Sez. I, ord., 24 febbraio 2020, n. 4887). Si aggiunga che l'estraneità del giudice onorario al collegio non vìola l'art. 276 c.p.c. sull'assunto che, nei procedimenti camerali, non opera il principio di immutabilità del giudice con riferimento ad attività svolte in diverse fasi processuali (Cass. civ., sez. I, ord., 16 aprile 2020, n. 7878). Sul fronte opposto all'orientamento appena citato, si è registrata la posizione sostenuta dalla Sezione I della Cassazione (Cass. civ., sez. I, sent., 3 novembre 2020, n. 24363) che, soffermandosi sulla validità della prassi de qua, ha concluso per la nullità della delega – e dell'attività svolta sulla base di essa - conferita al giudice onorario per violazione del principio «delegata potestas delegari non potest». Ciò in quanto il giudice designato che conferisce la delega è a sua volta delegato dal collegio alla trattazione della causa. Le SS.UU., chiamate a dirimere il contrasto, hanno confermato il primo orientamento in quanto dagli artt. 10 e 11 del d.lgs. 116/2017 emerge che l'assunzione dell'audizione del richiedente rientri tra i compiti delegabili al giudice onorario, stante l'analogia con l'assunzione dei testimoni e il carattere esemplificativo (e non tassativo) dell'elencazione fatta dal legislatore. Osservazioni
La pronuncia in commento ha confutato gli argomenti delle tesi avverse affrontando interessanti questioni. In particolare, le SS.UU. hanno ribadito che il principio dell'immutabilità del giudice (di cui all'art. 276 c.p.c.) opera nel momento in cui la causa è in decisione e non può certo estendersi alle precedenti fasi processuali. Tale assunto è confermato dal fatto che il comma 1, secondo periodo del medesimo articolo, espressamente prevede per il rito ordinario che alla decisione possanopartecipare i soli giudici «che hanno assistito alla discussione» (e - si badi - non anche all'«istruzione»). Così, in analogia al procedimento prefallimentare, la Corte ha ritenuto irrilevante la circostanza che il giudice delegato all'attività istruttoria non faccia parte del collegio. Le SS.UU., con l'occasione, hanno poi, preso le distanze dalla tesi del carattere sub-delegato dell'attivitàdel giudice onorario, affermando che l'art. 3, comma 4-bis succitato, non utilizza il termine «delega» (impiegato ad es. nell'art. 350, comma 1, c.p.c. e nell'art. 15, commi 2 e 6, r.d. 267/1942), bensì «designazione». In sintesi: se la delega consiste nel conferimento al delegato dell'esercizio di un potere che spetta al delegante, la designazione concerne l'indicazione del soggetto investito di un potere che gli appartiene dall'origine. Considerato che la «trattazione» - suscettibile di ampia interpretazione - comprende, nel caso di cui all'art. 3, comma 4-bis de quo, sia l'audizione del richiedente asilo sia l'attività istruttoria in generale, il componente del collegio designato può delegare al giudice onorario i suoi poteri, e, tra questi, l'audizione del richiedente asilo. Da ultimo, in relazione alla necessità che il giudice che ha assunto l'audizione faccia poi parte del collegio affinchè riferisca agli altri componenti degli «elementi di comunicazione non verbali», le SS.UU. hanno evidenziato come tali elementi non ricevano, come invece preteso dal ricorrente, la stessa valorizzazione della previsione della videoregistrazione del colloquio con la commissione territoriale. Ciò in quanto non è richiesto al giudice che ha proceduto all'istruzione di far parte del collegio, né tale regola, valevole in generale nel processo civile, potrebbe derogarsi nello specifico per la protezione internazionale. Riferimenti
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