Responsabilità degli amministratori per illecita prosecuzione dell'attività di impresa
04 Agosto 2021
Tra gli obblighi esistenti in capo all'amministratore vi sono quelli di tutelare il patrimonio sociale e conservare, con esso, la garanzia di soddisfazione dei creditori. Ai sensi dell'art. 2485 c.c., gli amministratori devono senza indugio accertare il verificarsi di una causa di scioglimento e procedere agli adempimenti previsti dal terzo comma dell'art. 2484 c.c.; tuttavia la responsabilità dell'amministratore non può sorgere automaticamente dalla mera prosecuzione dell'attività di impresa, in quanto ciò è consentito dall'art. 2486 c.c.; ciò che è considerato contra legem è, invece, la gestione in chiave non conservativa della società, riconducibile all'assunzione di nuovi impegni e/o obbligazioni, ed è onere di chi agisce provare l'illegittima prosecuzione dell'attività di impresa, nonostante l'erosione del capitale sociale, e il pregiudizio derivatone.
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