Recupero parcella: al ricorso per ingiunzione contro il cliente quale foro si applica?

Redazione scientifica
04 Agosto 2021

In tema di competenza per territorio, ove un avvocato abbia presentato ricorso per ingiunzione per ottenere il pagamento delle competenze professionali da un proprio cliente, avvalendosi del foro speciale di cui all'art. 14, comma 2, d.lgs. 150/2011, il rapporto tra quest'ultimo foro ed il foro speciale della residenza o del domicilio del consumatore, va risolto a favore del secondo.

Un avvocato conveniva dinanzi al Tribunale di Roma la propria cliente, chiedendo il riconoscimento del compenso per l'attività professionale svolta in un giudizio di divisione ereditaria. Si costituiva la convenuta, la quale eccepiva l'incompetenza del Tribunale di Roma, siccome competente, ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 150/2011, il Tribunale di Paola. Il Tribunale di Roma dichiarava la propria incompetenza in favore del Tribunale di Paola, sul rilievo che la convenuta, nel sollevare l'eccezione di competenza aveva inteso rinunciare al foro del consumatore. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per regolamento di competenza l'avvocato, evidenziando che il consumatore non può eccepire l'incompetenza del foro di cui al d.lgs. 206/2005, né il giudice può rilevarla d'ufficio, essendo tale foro prefigurato a protezione del consumatore e da costui non derogabile.

La Corte dichiara il ricorso fondato, richiamando il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale «in tema di competenza per territorio, ove un avvocato abbia presentato ricorso per ingiunzione per ottenere il pagamento delle competenze professionali da un proprio cliente, avvalendosi del foro speciale di cui agli artt. 637, comma 3, c.p.c., e 14, comma 2, d.lgs. 150/2011, il rapporto tra quest'ultimo foro ed il foro speciale della residenza o del domicilio del consumatore, previsto dall'art. 33, comma 2, lett. u), d.lgs.

206/2005, va risolto a favore del secondo, in quanto di competenza esclusiva, che prevale su ogni altra, in virtù delle esigenze di tutela, anche sul terreno processuale, che sono alla base dello statuto del consumatore» (Cass. civ., sez. VI, ord., 12 marzo 2014, n. 5703). In definitiva, qualora il consumatore sia stato evocato dinanzi al «suo» foro, non può eccepirne l'incompetenza e la competenza di altri fori.

Tratto da: www.dirittoegiustizia.it

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