La Redazione
04 Agosto 2021

Il Consiglio dei Ministri, nella riunione n. 31 del 29 luglio, oltre ad aver affrontato la riforma del processo penale, apportando alcune modifiche al testo approvato due volte all'unanimità dal Governo, ha approvato, in esame preliminare, quindici decreti legislativi di attuazione di norme europee.

Il Consiglio dei Ministri, nella riunione n. 31 del 29 luglio, oltre ad aver affrontato la riforma del processo penale, apportando alcune modifiche al testo approvato due volte all'unanimità dal Governo, ha approvato, in esame preliminare, quindici decreti legislativi di attuazione di norme europee.

Tra questi, si segnalano in particolare:

  • Attuazione della direttiva 2019/713/UE del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio: intensifica la lotta alle frodi e alle falsificazioni dei mezzi di pagamento diversi dai contanti - quali carte di debito e credito, portafogli elettronici, pagamenti tramite dispositivi mobili e valute virtuali – in quanto strumenti di finanziamento della criminalità organizzata e delle relative attività criminose, anche al fine di favorire il mercato unico digitale.
  • Attuazione della direttiva (UE) 2019/878 (CRD V) che modifica la direttiva 2013/36/UE (CRD IV) per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale, nonché per l'adeguamento al regolamento (UE) 2019/876, (CRR II) che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi, nonché modifiche al TUB e al TUF. La normativa comunitaria mira a ridurre la leva finanziaria eccessiva, a fronteggiare il rischio di finanziamento a lungo termine, a fronteggiare i rischi di mercato aumentando la sensibilità al rischio dei requisiti esistenti e rafforzando la proporzionalità del quadro prudenziale, a contenere i costi di compliance per le banche piccole e non complesse senza compromettere la loro stabilità, a migliorare la capacità di impiego delle banche a sostegno della crescita economica in particolare per le PMI, e ad aumentare la capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione delle banche sistemiche.
  • Disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/879 (BRRD II), del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2014/59/UE (BRRD) per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 806/2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento. Viene introdotto, per le banche, gli enti di credito e le imprese di investimento a rilevanza sistemica globale l'obbligo di detenere un quantitativo sufficiente di passività ad elevata capacità di assorbimento delle perdite, per assicurare la possibilità di ripristinare i livelli minimi di capitale regolamentare in caso di risoluzione.
  • Disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2162, relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite.
  • Attuazione della direttiva (UE) 2019/1153 del 20 giugno 2019, che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati.

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