Obbligo di bilancio sociale anche per le Onlus

La Redazione
05 Agosto 2021

Le Onlus che raggiungano i requisiti dimensionali di legge sono tenute a redigere, approvare e pubblicare sul proprio sito internet il bilancio sociale, con riferimento all'esercizio finanziario chiuso al 31/12/2020.

Le Onlus che raggiungano i requisiti dimensionali di legge sono tenute a redigere, approvare e pubblicare sul proprio sito internet il bilancio sociale, con riferimento all'esercizio finanziario chiuso al 31/12/2020.

Lo ha affermato il Ministero del Lavoro, con Nota n. 11029 del 3 agosto, in risposta a una richiesta di chiarimento avente ad oggetto, appunto, l'approvazione del bilancio sociale 2020 da parte di Fondazioni /Onlus non ancora trasformate in ETS.

Più precisamente, veniva richiesto se fossero tenuti alla redazione del bilancio sociale anche gli enti che, pur avendo raggiunto i requisiti dimensionali previsti dall'art. 14 comma 1, CTS (soggetti con ricavi, rendite, proventi o entrate superiori al milione di euro), siano in possesso della qualifica di Onlus.

Ebbene, secondo il Ministero, a prescindere dalla qualificazione soggettiva (Onlus o Ente del Terzo Settore) in base ad un inquadramento sistematico della nuova disciplina del Terzo settore e, in particolare, della norma sul bilancio, l'art. 14 senza distinguere tra le varie tipologie di enti, pone l'onere informativo in capo a tutti gli enti del Terzo settore, sulla base del solo requisito dimensionale. Pertanto, indipendentemente dalle caratteristiche, dalla tipologia o dal regime particolare, ove un ente sia ricompreso nel Terzo settore e ad esso siano applicabili i benefici derivanti da tale status dovrà adempiere ai doveri di conoscibilità, rendicontazione sociale e trasparenza che tale situazione comporta.

Anche le Onlus (che raggiungano i requisiti dimensionali), sono quindi tenute a redigere, approvare e pubblicare sul proprio sito internet il bilancio sociale, con la possibilità di beneficiare della proroga della scadenza dell'obbligo al 31/7/2021, indicata dalle recenti disposizioni normative.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.