Attuazione della pretesa tributaria mediante atto esecutivo: giurisdizione tributaria o ordinaria?
05 Agosto 2021
A seguito di precedente giudizio tributario (definito con sentenza di legittimità n. 1972/2015), gli eredi di un soggetto proponevano ricorso avanti alla CTP avverso la cartella di pagamento con la quale l'Agenzia delle Entrate aveva chiesto il pagamento dell'imposta di registro, sostenendo l'intervenuta prescrizione della pretesa, in relazione al decorso di oltre 25 anni dalla denunzia di successione. A tale ricorso si opponeva AdER, eccependo la piena tempestività della cartella, derivando le somme dalla sentenza di legittimità cit., non avendo nessuna delle parti riassunto il giudizio. Uno degli eredi proponeva quindi ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione chiedendo che fosse determinata la giurisdizione del giudice ordinario limitatamente all'eccezione inerente alla prescrizione del credito azionato dall'Agenzia delle Entrate. AdER, costituitasi, insisteva per la giurisdizione del giudice tributario.
Le Sezioni Unite hanno quindi affrontato la questione del discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo, alla luce del sistema del combinato disposto del d.lgs. 546/1992, art. 2 e del d.P.R. 602/1973, artt. 49 e segg., ed in particolare dell'art. 57 di quest'ultimo, come emendato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 114/2018.
In particolare, avallando la ricostruzione proposta dall'Agenzia delle Entrate che aveva richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite nella pronuncia n. 7822/2020, hanno affermato che il discrimine va fissato nei seguenti termini: «a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)».
Tratto da: www.dirittoegiustizia.it
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