La Redazione
05 Agosto 2021

E' stato approvato in data 5 agosto 2021 il decreto legge recante Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia.

E' stato approvato in data 5 agosto 2021 il decreto legge recante Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia.

Lo schema di decreto prevede:

- il differimento dell'entrata in vigore del Codice della Crisi al 16 maggio 2022 (art. 1 lett. a);

- lo slittamento al 2024 delle procedura di allerta della crisi introdotte dall'art. 12 CCI al 2024 (art. 1 lett. b);

- l'introduzione di una forma di mediazione assistita di tipo volontario di aiuto alle imprese in difficoltà, la composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa (artt. 2 ss.) che sarà operativa dal 15 novembre 2021, a cui possono accedere tutti gli imprenditori commerciali, non essendo previsti limiti dimensionali e che prevede l'affiancamento all'imprenditore di un esperto, al quale è affidato il compito di agevolare le trattative volte al risanamento dell'impresa. L'istanza di accesso a tale procedura si presenterà tramite una piattaforma accessibile dal sito della Camera di commercio presso il cui Registro delle imprese è iscritto l'imprenditore che inoltra la richiesta;

- l'introduzione dell'istituto del concordato preventivo semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 18). Una nuova forma di concordato che potrà essere attivato entro sessanta giorni dall'esito negativo delle trattative avviate con la composizione negoziata della crisi o altre soluzioni stragiudiziali e con finalità per lo più liquidatorie;

-alcune modifiche alla legge fallimentare contenute nell'art. 20 dello schema di decreto legge, tra cui, si segnalano: quelle relative all'art. 180, prevedendo che l'omologazione del concordato preventivo possa avvenire anche in mancanza di adesione dei creditori pubblici; all'art. 182 quinquies; all'art. 182 septies (accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa); l'introduzione dell'art. 182 octies (convenzione di moratoria) e dell'art. 182 novies (accordi di ristrutturazione agevolata).

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