L'abusiva concessione di credito è prestazione contraria a buon costume
06 Agosto 2021
La concessione abusiva del credito, che consiste in un comportamento doloso o colposo diretto a finanziare un imprenditore immeritevole perché non in condizione di restituire il finanziamento e che presuppone la conoscenza - o la conoscibilità - dello stato di insolvenza del beneficiario, può essere qualificata come prestazione contraria a buon costume, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2035 c.c. Il credito derivato da tale condotta illecita non può essere ammesso al passivo della società finanziata e poi fallita: la richiesta di ammissione al passivo dell'importo derivante dall'avventata o comunque imprudente concessione di credito da parte della banca trova, infatti, il limite della contrarietà al buon costume art. 2035 c.c.
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