Redazione scientifica
06 Agosto 2021

Le Sezioni Unite hanno risolto la questione di massima particolare importanza prospettata dai giudici rimettenti (ord. n. 362/2021): «se la sospensione necessaria venga meno, per dar luogo a un'eventuale sospensione facoltativa, qualora sia sopravvenuta nella causa pregiudicante una sentenza non ancora passata in giudicato».

Con ordinanza interlocutoria n. 362/2021 la sesta sezione della Corte rimetteva al Supremo Consesso la seguente questione di massima particolare importanza attinente al rapporto tra la sospensione necessaria e la sospensione facoltativa: «se la sospensione necessaria verrebbe meno, per dar luogo a un'eventuale sospensione facoltativa, qualora sia sopravvenuta nella causa pregiudicante una sentenza non ancora passata in giudicato».

Le Sezioni Unite – alla stregua di un complesso impianto argomentativo e nell'ottica dell'imprenscindibile valorizzazione dei principi generali desumibili dagli artt. 111, comma 2, Cost. e 6 della CEDU – hanno ritenuto di dover confermare - pur con ulteriori apporti chiarificatori - la scelta operata dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 10027/2012 di restringere l'ambito di operatività della sospensione necessaria e la soluzione prospettata di consentire, una volta decisa con sentenza impugnata la causa pregiudicante, una rivalutazione di permanenza delle esigenze di sospensione della causa pregiudicata ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c.

Hanno quindi enunciato, ai sensi dell'art. 363, comma 3, c.p.c., il seguente principio di diritto: «salvi i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione normativa specifica, che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (e, se sia stata disposta, è possibile proporre subito istanza di prosecuzione in virtù dell'art. 297 c.p.c., il cui conseguente provvedimento giudiziale è assoggettabile a regolamento necessario di competenza) ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c., applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell'art. 336, comma 2, c.p.c.».

Tratto da: www.dirittoegiustizia.it

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