Fiscalità perdite d'impresa
06 Agosto 2021
Una società di persone (SNC), in contabilità ordinaria, nel 2019 produce una perdita d'esercizio pari a 7.800 euro. Si chiede come deve essere gestita fiscalmente la perdita suddetta.
Dall'anno 2018 la normativa fiscale riguardante le perdite d'impresa ha subito alcune variazioni, prevedendo delle particolarità riguardo le imprese in contabilità semplificata. Quest'ultima casistica – viste le informazioni fornite nel quesito – parrebbe non interessare al caso oggetto del presente approfondimento. Si segnala comunque l'esistenza delle normativa “ad hoc” propria dei contribuenti in contabilità semplifica, al fine di evitare spiacevoli errori (e relative sanzioni).
Venendo al caso proposto, si fa presente che le perdite derivanti da partecipazioni in società di persone sono compensabili, in prima battuta, con i redditi della stessa natura – se presenti - prodotti dal contribuente nel medesimo periodo d'imposta. Nel caso in cui la perdita in questione sia di importo superiore ai redditi della stessa natura prodotti nello stesso periodo d'imposta, l'importo eccedente, e non compensato, non sarà perso ai fini fiscali, ma potrà essere portato in compensazione negli anni successivi. La compensazione suddetta verrà effettuata con i redditi della stessa natura – redditi d'impresa – prodotti negli anni successivi dal contribuente. Diversamente da quanto previsto in passato - vedi riporto fiscale delle perdite per un numero limitato di anni (es. 5 anni) - ora la normativa fiscale permette il riporto della perdita senza limiti temporali, fino alla sua completa compensazione, ferme restando alcune regole.
Innanzitutto è importante segnalare che la perdita non compensata può essere riportata fiscalmente all'anno successivo e compensata per un importo non superiore all'80% del reddito, della stessa natura, prodotto nell'anno in cui avviene la compensazione. L'eventuale eccedenza può essere riportata agli anni successivi, fermo restando il rispetto del limite dell'80%. Quindi – a titolo d'esempio – se nell'anno “n” un'impresa produce una perdita (non compensata) pari a 900 €, potrà riportare fiscalmente la stessa all'anno n+1 e in quelli successivi fino alla totale compensazione. Se nell'anno “n+1” l'impresa dovesse produrre un utile pari a 1.000 €, la perdita dell'anno “n” potrà essere compensata nell'anno “n+1” per un importo non superiore ad 800 €. La quota di perdita restante e non compensata (100 €) potrà essere riportata fiscalmente negli anni successivi (dall'anno “n+2” in poi), fino a che la stessa non risulti interamente compensata (sempre rispettando il limite dell'80% del reddito prodotto nell'anno di compensazione).
In secondo luogo, una particolarità da tener presente riguarda le perdite d'impresa prodotte nei primi 3 anni di attività. Queste perdite – vista la natura particolare degli anni di formazione – sono compensabili negli anni successivi nel limite del 100% del reddito della stessa natura prodotto nell'anno di compensazione. Per questo genere di perdite, quindi, non vi è la necessità di rispettare la regola “ordinaria” prevista per il riporto delle perdite fiscali, secondo la quale – come abbiamo visto - la compensazione fiscale delle perdite può avvenire nel limite dell'80% del reddito della stessa natura prodotto nell'anno di compensazione.
I righi della dichiarazione dei redditi movimentati dalle operazioni di compensazione/riporto delle perdite fiscali sono: RF100, RS12 e RS13. |