Piano di risanamento e sopravvenienze da riduzione dei debiti dell'impresa: la risposta delle Entrate

La Redazione
09 Agosto 2021

L'agenzia delle Entrate con Risposta a Interpello n. 522 del 24 luglio 2021 fornisce alcuni chiarimenti sulla possibilità di applicare il regime di cui all'art. 88, c. 4 ter, II periodo, TUIR alle sopravvenienze attive da riduzione di debiti derivanti da un piano attestato ex art. 67, c. 3, lett. d), L.F., iscritto nel Registro delle imprese in data successiva alla stipula degli accordi di saldo e stralcio del debito da cui le sopravvenienze originano.

Una società in difficoltà finanziaria incaricava un professionista di predisporre un piano di risanamento ex art. 67, comma 3, lett. d), L. fall., che prevedeva che la stessa concludesse una serie di accordi di saldo e stralcio con i singoli creditori. Il piano, benché redatto e attestato nel 2019, era ancora inefficace in quanto conteneva una condizione sospensiva che ne subordinava l'efficacia all'avvenuta sottoscrizione di tutti gli accordi di stralcio del debito relativi alle posizioni e, quindi, solo con la conclusione di tutti gli accordi la società sarebbe potuta rientrare dalla posizione debitoria. L'iscrizione del piano nel Registro delle imprese è avvenuta nel 2020 e in data 2021 è stato sottoscritto l'ultimo accordo di stralcio del debito.

La società chiede chiarimenti con riguardo: alla possibilità di applicare il regime di cui all'art. 88 , comma 4 ter, II periodo, TUIR alle sopravvenienze attive derivanti da un piano attestato sottoposto a condizione sospensiva, divenuto efficace e iscritto nel Registro delle imprese in data successiva alla stipula degli accordi di saldo e stralcio dei debiti da cui originano le sopravvenienze e alla possibilità di applicare tale norma – prescindendo dalle valutazioni in merito all'efficacia del piano – alle sopravvenienze attive da riduzione del debito in esecuzione di un piano nel caso in cui la pubblicazione dello stesso avvenga in data successiva agli accordi di saldo e stralcio ma entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per l'esercizio in cui le sopravvenienze si sono realizzate.

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 522 evidenzia che:

- la data dalla quale rileva la riduzione dei debiti in caso di piano attestato ex art. 67, comma , lett. d), L. fall. coincide con il momento a partire dal quale l'accordo diventa efficace tra le parti; se l'efficacia dell'accordo è subordinata al verificarsi di una condizione sospensiva gli effetti si producono nel momento in cui si verifica la condizione;

- le sopravvenienze conseguenti all'esdebitazione sono rilevanti nel periodo di imposta di cui assume efficacia l'accordo e non rileva il periodo in cui i debiti vengono estinti;

-a norma di quanto dispone l'art. 88, comma 4 ter, TUIR, le sopravvenienze attive derivanti dallo stralcio dei debiti in occasione di piani attestati non sono tassabili, salvo che il piano attestato sia pubblicato nel Registro delle imprese nel rispetto di tale disposiizone normativa.

(Fonte: IlFallimentarista.it)

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