La competenza a decidere il reclamo in materia di amministrazione di sostegno: il punto delle SS.UU.

Redazione scientifica
09 Agosto 2021

Le Sezioni Unite, a risoluzione di contrasto interpretativo, hanno affermato il seguente principio di diritto: «i decreti del giudice tutelare in materia di amministrazione di sostegno sono reclamabili, ex art. 720-bis, comma 2, c.p.c., unicamente dinanzi alla Corte d'appello, quale che sia il loro contenuto, decisorio o gestorio».

La sesta sezione civile della Corte, con ordinanza interlocutoria n. 17833/2020, disponeva la trasmissione degli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, sulla questione relativa alla «competenza a decidere sul reclamo avverso i decreti del giudice tutelare in materia di amministrazione di sostegno», atteso il contrasto giurisprudenziale manifestatosi.

Invero, la questione era stata tradizionalmente decisa nel senso che la competenza della Corte d'appello ex art. 720-bis c.p.c. fosse limitata avverso i soli provvedimenti con i quali si disponeva l'apertura o la chiusura dell'amministrazione stessa, spettando invece al Tribunale la competenza per i reclami avverso i provvedimenti di carattere gestorio (ivi inclusi quelli concernenti la nomina o la sostituzione dell'amministratore). Tuttavia, una recente decisione della Corte era andata di contrario avviso, ritenendo che la tradizionale distinzione non potesse avere seguito a seguito della lettera della norma, che assegna alla Corte d'appello la competenza su tutti i reclami in materia.

Le Sezioni Unite, investite dal Primo Presidente della questione, hanno affermato che l'interpretazione letterale e storica della norma, unitamente ad evidenti considerazioni di economia processuale, depongono per la seguente conclusione: «i decreti del giudice tutelare in materia di amministrazione di sostegno sono reclamabili ex art. 720-bis, comma 2, c.p.c. unicamente dinanzi alla Corte d'appello, quale che sia il loro contenuto, decisorio oppure gestorio».

Tratto da: www.dirittoegiustizia.it

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