Fallimento e pegno irregolare
09 Agosto 2021
Deve escludersi l'operatività dell'art. 53 L.fall. nell'ipotesi in cui un pegno irregolare costituito a favore di una banca su obbligazioni della medesima sia opponibile al fallimento della società garante. Si applica, invece, l'art. 4 D.Lgs. 170/2004, secondo cui “al creditore pignoratizio è consentito procedere, osservando le formalità previste nel contratto, alla vendita delle attività finanziarie oggetto del pegno, trattenendo il corrispettivo a soddisfacimento del proprio credito, fino alla concorrenza del valore dell'obbligazione finanziaria garantita”. Nel caso di specie non trovano applicazione neppure gli artt. 44 e 64 L.fall. in quanto la prestazione della garanzia è avvenuta oltre due anni prima del fallimento. |