Contratti a termine: diverso inquadramento e deroga assistita
09 Agosto 2021
La deroga alla durata massima dei contratti a termine tra le medesime parti prevista dall'art. 19, co. 3, del D.lgs. n. 81/2015 si estende anche al caso in cui il nuovo contratto preveda un inquadramento diverso del medesimo lavoratore?
L'art. 19, co. 2, D.lgs. n. 81/2015, ai fini del calcolo della durata massima dei contratti a termine intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, fa espresso riferimento allo svolgimento di “mansioni di pari livello e categoria legale”.
Il terzo comma, il quale disciplina la c.d. deroga assistita – rectius la stipulazione di un ulteriore contratto a termine presso la direzione territoriale del lavoro competente – fa salvo quanto disposto dal comma immediatamente precedente, sicché anche il ricorso alla suddetta deroga sarebbe necessario soltanto ove l'ulteriore contratto a tempo determinato tra le medesime parti abbia ad oggetto lo svolgimento di mansioni rientranti nello stesso livello e categoria.
Pertanto, qualora tali contratti siano caratterizzati da diversi inquadramenti sotto il profilo della prestazione lavorativa, ai fini del calcolo della durata massima stabilita dall'art. 19, co. 2, non si procederà ad una sommatoria della durata di tutti i singoli negozi, ma solo di quelli in cui le mansioni alle quali il lavoratore è tenuto sono riconducibili al medesimo inquadramento.
Analogamente per la procedura prevista dal terzo comma, la quale si applicherà nell'ipotesi in cui tra lo stesso datore ed il medesimo lavoratore sia stata raggiunta la durata massima prevista dalla Legge o dalla contrattazione collettiva e l'ulteriore contratto in deroga assistita comporti lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale.
Nella diversa ipotesi in cui le stesse parti sottoscrivano un contratto a termine prevedendo un inquadramento differente rispetto al precedente rapporto contrattuale, non vi sarebbe invece la necessità di avanzare istanza di deroga assistita.
Si tiene a precisa, così come indicato dall'INL, che la mera indicazione formale di un inquadramento diverso non esime dal possibile controllo ispettivo dell'Amministrazione competente.
Si veda: nota INL n. 804 del 19 maggio 2021. |