Redazione scientifica
10 Agosto 2021

In tema di processo esecutivo, laddove non si intenda contestare il decreto di liquidazione dei compensi in favore del custode dei beni pignorati emesso dal giudice dell'esecuzione nella parte in cui viene determinato il quantum dei suddetti compensi, ma nella parte in cui sia indicata la parte tenuta al pagamento, devono essere utilizzati gli strumenti oppositivi/impugnativi tipici del processo esecutivo.

In una procedura esecutiva per espropriazione immobiliare promossa nei confronti del Comune, il Raggruppamento Temporaneo di Imprese (surrogatosi al creditore procedente) proponeva opposizione ai sensi dell'art. 170 d.P.R. 115/2002 avverso il decreto di liquidazione con cui il G.E. aveva posto il compenso spettante al custode dei beni pignorati a carico del creditore procedente. L'opposizione veniva dichiarata inammissibile e RTI ricorreva in cassazione, sostenendo che il pagamento avrebbe dovuto essere posto a carico del debitore.

La Corte ha dichiarato il ricorso infondato, atteso che «l'ambito applicativo del rimedio di cui all'art. 170 del Testo Unico in materia di Spese di Giustizia è limitato alle questioni attinenti al quantum della liquidazione, con esclusione di quelle relative all'individuazione della parte tenuta al pagamento in favore dell'ausiliario (cfr. Cass. civ., n. 20971/2017).

Invero, «laddove non si intenda contestare il decreto di liquidazione dei compensi in favore del custode dei beni pignorati emesso dal giudice dell'esecuzione nella parte in cui viene determinato il quantum dei suddetti compensi, ma nella parte in cui sia eventualmente indicata la parte tenuta al pagamento o, comunque, in relazione ad aspetti diversi dalla determinazione del compenso stesso (e quindi anche laddove si intenda contestare la sussistenza del giudice di procedere alla liquidazione dei suddetti compensi per questioni attinenti allo svolgimento e/o all'esito del processo e/o alle relative conseguenze), devono essere utilizzati gli indicati strumenti oppositivi/impugnatori tipici del processo esecutivo. Più precisamente: va proposto il reclamo di cui all'art. 630 c.p.c. per contestare i provvedimenti in tema di estinzione (per causa tipica) e quelli consequenziali (emessi contestualmente o successivamente) aventi ad oggetto la regolamentazione e la liquidazione delle spese del processo estinto nei rapporti tra le parti dello stesso (Cass. civ., n. 16711/2009; Cass. civ, n. 22509/2011); va proposta l'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c. per contestare i provvedimenti di improcedibilità e/o di chiusura anticipata del processo esecutivo, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti del giudice dell'esecuzione, consequenziali sia all'estinzione per causa tipica che alla dichiarazione di improcedibilità o chiusura anticipata della procedura, emessi (contestualmente o successivamente) ai sensi dell'art. 632 c.p.c., diversi dalla regolamentazione e liquidazione delle spese processuali tra le parti del processo definito con provvedimento di estinzione c.d. tipica» (Cass. civ., n. 27031/2014).

Tratto da: www.dirittoegiustizia.it

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