L'assenza di Durf blocca i pagamenti se l'impresa subappaltatrice è in crisi?

La Redazione
10 Agosto 2021

L'Agenzia delle Entrate con Risposta a Interpello n. 525 del 3 agosto 2021 si è pronunciata sulla possibilità in capo al committente di disapplicare l'obbligo di sospensione dei pagamenti dei corrispettivi previsto all'art. 17 bis D.Lgs. n. 241/1997 nei confronti di una impresa subappaltatrice assoggettata a procedura di amministrazione straordinaria che produca il DURF dopo l'ammissione a tale procedura anche se non ha eseguito il versamento delle ritenute relative al periodo precedente l'ammissione alla procedura.

La società istante, parte di un Raggruppamento temporaneo di imprese, aggiudicatario di appalto, aveva sospeso il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa subappaltatrice assoggettata ad amministrazione straordinaria sino a concorrenza del 20% del valore complessivo del servizio, in quanto priva di DURF regolare.

La questione posta dalla società istante riguarda la disapplicazione l'obbligo di sospensione dei pagamenti dei corrispettivi maturati dalla subappaltatrice in assenza di trasmissione delle copie delle deleghe dei pagamenti relativi al versamento delle ritenute ai lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'opera oppure di un regolare DURF attestante la regolarità dei versamenti delle ritenute (art. 17 bis D.Lgs. n. 241/1997) nei confronti dell'impresa subappaltatrice assoggettata alla procedura di amministrazione straordinaria che produca il DURF dopo l'ammissione a tale procedura e anche se non sia stato eseguito il versamento delle ritenute afferenti il periodo precedente l'ammissione alla procedura. Ciò in applicazione analogica di quanto previsto in materia di DURC nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria, dall'art. 5 D.M. 30 gennaio 2015.

L'Agenzia delle Entrate, pur evidenziando che analoga previsione non sussiste in materia di DURF e non vi è ragione di prevedere applicazione analogica delle disposizioni in materia di al DURC, conclude che debba comunque essere disapplicato il vincolo disposto dall'art. 17 bis D.Lgs. n. 241/1997 in capo all'istante con riguardo ai debiti pregressi antecedenti l'ammissione alla procedura concorsuale ciò in quanto l'amministrazione straordinaria è un procedura che:

- in presenza di concrete prospettive di recupero, è volta al risanamento dello stato patrimoniale con finalità conservative del patrimonio produttivo;

- consente il pagamento dei creditori nel rispetto della par condicio creditorum, salve le legittime prelazioni, con la sola eccezione dei crediti da soddisfare in via prioritaria per esigenze connesse alla prosecuzione dell'impresa che richiedono comunque la previa autorizzazione del giudice delegato.

L' Agenzia delle Entrate ha ritenuto quindi eseguibile il pagamento al subappaltatore dei corrispettivi trattenuti dalla società committente senza che quest'ultima incorra nelle sanzioni indicate al comma 4 dell'art. 17 bis D.Lgs. n. 241/1997.

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