Vizi del procedimento di sospensione e scioglimento dei contratti pendenti ex art. 169 bis L.F.

La Redazione
10 Agosto 2021

I vizi del procedimento per la sospensione e scioglimento dei contratti ex art. 169 bis l.fall., quali la mancata integrazione del contraddittorio con contraente in bonis, non investendo il titolo del credito fatto velare né l'esistenza o l'entità dello stesso, devono essere fatti valere mediante lo specifico rimedio di cui all'art. 26 l.fall. e non possono essere oggetto di un giudizio di cognizione.

I vizi del procedimento per la sospensione e scioglimento dei contratti ex art. 169 bis l.fall., quali la mancata integrazione del contraddittorio con contraente in bonis, non investendo il titolo del credito fatto velare né l'esistenza o l'entità dello stesso, devono essere fatti valere mediante lo specifico rimedio di cui all'art. 26 l.fall. e non possono essere oggetto di un giudizio di cognizione.

Come evidenziato nella motivazione, il procedimento endofallimentare del reclamo ex art. 26 l.fall. è, infatti, diretto a risolvere i conflitti che attengono ad atti diversi a quelli relativi alla formazione dello stato passivo e che incidono sui diritti soggettivi, garentendo il doppio grado di giurisdizione avverso i provvedimenti monocratici del GD nel corso della procedura fallimentare.

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