Redazione scientifica
11 Agosto 2021

L'onere di allegazione concerne unicamente i fatti, non le prove (documentali e non), delle quali basta la specifica indicazione prevista, nel rito speciale, dagli artt. 414 e 416 c.p.c., senza che le parti siano gravate dall'onere ulteriore di spiegarne rilevanza e idoneità dimostrativa, che invece vanno valutate d'ufficio dal giudice.

In una controversia concernente la mancata erogazione di contributi previdenziali in favore di giornalisti, parte ricorrente contestava in cassazione l'affermazione, contenuta nell'impugnata sentenza della Corte territoriale, secondo cui la valutazione dei documenti prodotti necessiterebbe della previa allegazione, negli scritti difensivi, delle ragioni della loro rilevanza o idoneità dimostrativa.

Il S.C. ha accolto il ricorso, affermando i seguenti principi:

«l'onere di allegazione concerne unicamente i fatti, non le prove (documentali e non), delle quali basta la specifica indicazione prevista, nel rito speciale, dagli artt. 414 e 416 c.p.c., senza che le parti siano gravate dall'onere ulteriore di spiegarne rilevanza e idoneità dimostrativa, che invece vanno valutate d'ufficio dal giudice»;

«la specificazione dei fatti oggetto di richiesta di prova testimoniale è soddisfatta quando, sebbene non definiti i loro minuti dettagli, essi vengano esposti nei loro elementi essenziali per consentire al giudice di controllarne l'influenza e la pertinenza e mettere in grado l'altra parte di proporre istanza di prova contraria, giacchè la verifica della specificità e della rilevanza dei capitoli di prova va condotta non soltanto alla stregua della loro letterale formulazione, ma anche in relazione agli altri atti di causa e a tutte le deduzioni delle parti, nonché tenendo conto della facoltà del giudice di domandare ex art. 253, comma 1, c.p.c. chiarimenti e precisazioni ai testi»;

«la prova di determinate mansioni deve vertere sui nudi fatti del loro svolgimento e non sui connotati valutativi che, all'esito di un'istruttoria, consentono di ricavare la natura delle mansioni stesse, operazione – quest'ultima – interpretativa e, in quanto tale, demandata non ai testi, ma al giudice nel contraddittorio fra le parti».

Tratto da: www.dirittoegiustizia.it

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