La procura alle liti relativa alla fase cautelare conferisce il potere di estendere l’ambito soggettivo del giudizio di merito?
12 Agosto 2021
Due società a responsabilità limitata ricorrevano avverso la sentenza emessa della Corte d'appello, contestando l'affermazione, contenuta nell'impugnata decisione, secondo cui la procura alle liti relativa alla fase cautelare conferirebbe il potere di instaurare il giudizio di merito e proporre così domanda di condanna anche nei confronti di altro preteso responsabile solidale, diverso dal destinatario dell'atto cui le procure accedono.
La Corte, dopo aver preliminarmente evidenziato che la procura alle liti ed il tema della latitudine dei poteri del difensore hanno costituito a lungo «terreno di dibattito», afferma come un dato sia ormai pacifico: e cioè che esulano dai poteri del difensore le domande con le quali si introduce una nuova e distinta controversia eccedente l'ambito della lite originaria. Il quesito che si pone nel caso specifico è, allora, «se si sia al cospetto di una controversia nuova e distinta rispetto a quella precedentemente instaurata in via cautelare, oppure no».
Il collegio fornisce risposta negativa al quesito, evidenziando che «la procura alle liti conferita in termini ampi e omnicomprensivi è idonea, in base a un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa processuale attuativa dei princìpi di economia processuale, di tutela del diritto di azione, nonché di difesa della parte ex artt. 24 e 111 Cost., ad attribuire al difensore il potere di esperire tutte le iniziative atte a tutelare l'interesse del proprio assistito, ivi inclusa la chiamata del terzo al quale ritenga comune la causa» (Cass. civ., n. 4909/2016). In definitiva, «la procura alle liti conferisce al difensore il potere di proporre tutte le domande che non eccedano l'ambito della lite originaria, sicché in essa rientra anche la facoltà di chiamare un terzo in causa, quale corresponsabile o responsabile esclusivo dell'evento dannoso ovvero di altra situazione collegata con la domanda originaria nel suo ambito oggettivo» (Cass. civ., n. 28197/2020).
Tratto da: www.dirittoegiustizia.it
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