Estensione del fallimento della società al socio occulto: da quando decorre il termine biennale per la dichiarazione di inefficacia di un atto a titolo gratuito?

13 Agosto 2021

Una s.n.c. è stata dichiarata fallita il 2 ottobre 2019; il fallimento è stato esteso in pari data anche ai soci Caio e Sempronio. In data successiva e precisamente l'8 giugno 2021 il fallimento è stato esteso anche a Mevio, in qualità di socio occulto della s.n.c.. Questi, il 10 maggio 2019, aveva venduto un terreno che in sede di acquisto mi è stato intestato anche se il corrispettivo di compravendita è stato versato integralmente da mio padre. Mi è pervenuta una lettera da parte del curatore fallimentare che ha precisato di agire per la dichiarazione di inefficacia della compravendita ai sensi dell'art. 64 L.fall. Non doveva invece agire per la revocatoria trattandosi di compravendita? Essendo l'intestatario del terreno, ho possibilità di contestare l'atto del curatore e come?

Una s.n.c. è stata dichiarata fallita in data 2 ottobre 2019; il fallimento è stato esteso in pari data anche ai soci Caio e Sempronio. In data successiva e precisamente l'8 giugno 2021 il fallimento è stato esteso anche a Mevio, in qualità di socio occulto della s.n.c.. Questi, in data 10 maggio 2019, aveva venduto un terreno che in sede di acquisto mi è stato intestato anche se il corrispettivo di compravendita è stato versato integralmente da mio padre. Mi è pervenuta una lettera da parte del curatore fallimentare che ha precisato di agire per la dichiarazione di inefficacia della compravendita ai sensi dell'art. 64 l.fall.

Non doveva invece agire per la revocatoria trattandosi di compravendita? Essendo l'intestatario del terreno, ho possibilità di contestare l'atto del curatore e come?

La disciplina recata dall'art. 64 l.fall. si riferisce agli atti a titolo gratuito compiuti nei due anni anteriori al fallimento, mentre l'art. 67, comma 2, l.fall. riguarda gli atti a titolo oneroso cosiddetti “normali” per i quali il periodo sospetto è di sei mesi anteriori alla data del fallimento.

Con riferimento al quesito si tratta, in primo luogo, di valutare la natura dell'atto posto in essere da Mevio e cioè se sia un atto a titolo oneroso ovvero a titolo gratuito; una volta individuata la natura dell'atto, occorre poi considerare se l'atto stesso sia stato effettuato nel periodo di due anni prima del fallimento, se fosse a titolo gratuito, ovvero , nel caso presenti i requisiti dell'onerosità, nei sei mesi precedenti a tale dichiarazione. Non ultimo è poi da capire da quale data decorra il periodo indicato dalle due norme è cioè se essa si riferisca al fallimento della società e cioè al 2 ottobre 2019, ovvero a quello del socio, vale a dire all'8 giugno 2021.

Il primo aspetto da esaminare, come si diceva, è la natura dell'atto di trasferimento immobiliare posto in essere da Mevio e a Lei intestato: per quanto si parli di una compravendita, dottrina e giurisprudenza lo qualificano come donazione indiretta dell'immobile essendo andato ad arricchire il Suo patrimonio senza alcun sacrificio da parte Sua ( il corrispettivo è stato infatti versato da Suo padre).

Come tale, l'atto è suscettibile di dichiarazione di inefficacia ex lege ai sensi dell'art. 64 l.fall.

Circa il periodo biennale, va evidenziato che l'atto è del 10 maggio 2019 e dunque sono decorsi più di due anni rispetto alla data di estensione del fallimento al socio Mevio ( 8 giugno 2021) , e meno di due anni invece rispetto alla data di fallimento della società e per estensione dei soci Caio e Sempronio.

Ne discende che la possibilità di agire per inefficacia da parte del curatore sussisterebbe qualora la data di decorrenza del termine a ritroso fosse riferita alla data del 2 ottobre 2019, data di fallimento della società e dei soci Caio e Sempronio per estensione; al contrario, il curatore non potrebbe agire in tal senso se la data da prendere in considerazione fosse quella del fallimento per estensione di Mevio.

Secondo l'interpretazione prevalente, ogni successiva dichiarazione di fallimento ha effetto da quel momento (ex nunc) per il carattere di autonomia che la connota, per cui il computo del tempo decorre a ritroso dall'8 giugno 2021 e non dal 2 ottobre 2019 relativo alla società e ai primi due soci. Tale indirizzo è stato evidenziato da tempo da una sentenza della e poi anche a sezioni semplici (v. Cass. n. 13421/2008).

Con riferimento al quesito è da concludere, dunque, che il curatore non può più agire per l'inefficacia ex lege ai sensi dell'art. 64 l.fall. dell'atto di trasferimento; potrebbe, invece, agire nei Suoi confronti per la revocatoria ordinaria dell'atto di trasferimento del terreno ai sensi dell'art. 66 l.fall.

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