Il legislatore, attraverso l'introduzione di questo nuovo istituto, ha operato un deciso revirement in favore del concordato liquidatorio rispetto al concordato in continuità aziendale.
Nel Codice della crisi e dell'insolvenza, infatti, il concordato preventivo liquidatorio - vale a dire quello che consente il soddisfacimento dei creditori attraverso il ricavato della liquidazione del patrimonio - è stato di fatto relegato a istituto residuale e, comunque, è stato senz'altro penalizzato dal legislatore poiché, come chiarito nella relazione illustrativa al medesimo Codice della crisi, la sopravvivenza nel sistema del concordato liquidatorio risultava giustificata solo nel caso in cui ai creditori fossero messe a disposizione risorse ulteriori rispetto a quelle rappresentate dal patrimonio del debitore.
Il presupposto per poter accedere a questo istituto è costituito dall'impossibilità, certificata dalla relazione presentata dall'esperto all'esito del tentativo di composizione negoziata, di individuare una soluzione idonea al superamento della crisi; in tale caso l'imprenditore può presentare, entro i 60 giorni successivi, una proposta di concordato con cessione di beni unitamente al piano di liquidazione, chiedendo mediante ricorso al Tribunale l'omologazione del concordato.
Alla proposta devono essere allegati i seguenti documenti:
a) una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;
b) uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
c) l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore;
d) il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili.
Dalla data di pubblicazione del ricorso si producono gli effetti di cui agli artt. 111 (trattamento dei crediti prededucibili), 167 (spossessamento attenuato), 168 (divieto di azioni esecutive) e 169 l.fall.
Il ricorso viene comunicato, a cura del cancelliere, al pubblico ministero e pubblicato nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito in cancelleria.
Il Tribunale, acquisita la relazione finale dell'esperto ed il suo parere, con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione ed alle garanzie offerte, valutata la ritualità della proposta, nomina un ausiliario che dovrà procedere all'accettazione dell'incarico entro 3 giorni.
La relazione dell'esperto ricalca, sotto alcuni aspetti, quella svolta dell'attestatore, la cui figura, è bene precisare, non è prevista nel concordato semplificato.
Se è infatti vero che l'esperto dovrà, come riportato nella relazione illustrativa, agevolare le trattative necessarie al risanamento dell'impresa, è pur vero che, per espressa disposizione legislativa, dovrà valutare l'esistenza di una concreta prospettiva di risanamento (art. 5, comma 5).
E' di tutta evidenza che l'esperto, nella propria relazione, oltre a dare conto dell'attività svolta nel corso dell'incarico conferito, non potrà prescindere da un'attenta analisi delle cause della crisi e dalla verifica della documentazione prodotta in sede di accesso alla procedura di composizione negoziata della crisi che, come specificato dall'art. 5 del D.L. risulta essere la seguente:
a) i bilanci degli ultimi 3 esercizi ed una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata
b) una relazione sull'attività esercitata dall'impresa recante un piano finanziario e le iniziative industriali;
c) l'elenco dei creditori;
d) un certificato relativo ai debiti contributivi ed erariali;
e) una dichiarazione sulla pendenza di ricorsi per la dichiarazione di fallimento o di insolvenza.
Ciò impone, come già accennato, un esame dei documenti prodotti dall'imprenditore nonché la necessità di appurare l'esistenza di una concreta possibilità di risanamento la quale, nonostante la differenza terminologica utilizzata dal legislatore, all'atto pratico, altro non è che una verifica sulla veridicità dei dati e sulla fattibilità del piano, verifiche che rappresentano, come noto, gli accertamenti che vengono espletati dal professionista attestatore negli strumenti di regolazione della crisi d'impresa.
Peraltro il tempo concesso all'esperto per espletare il proprio incarico (180 giorni), rende non solo possibile ma, a parere dello scrivente, assolutamente imprescindibile, una attenta verifica delle singole voci dell'attivo e del passivo, che dovrà essere necessariamente svolta attraverso la cosiddetta richiesta di conferma saldi e l'acquisizione di stime aggiornate relative alle immobilizzazioni.
La norma prevede, a tal proposito, che l'esperto possa avvalersi anche di un revisore legale.
Le funzioni che sono invece demandate all'ausiliario sono invece in concreto assimilabili a quelle che vengono svolte dal commissario giudiziale poiché, come stabilito dal comma 4, egli dovrà procedere alla redazione di un parere circa la proposta del debitore che dovrà essere trasmessa ai creditori. Peraltro, a conforto di tale tesi soggiunge il comma 8 dell'art. 18 laddove si precisa che si applicano, in quanto compatibili gli artt. 173, 184, 185, 186 e 236 l.fall., sostituita la figura del commissario giudiziale con quella dell'ausiliario.
La ratio di tale differenza terminologica deve essere ricercata, a parere dello scrivente, nel fatto che alla procedura di concordato semplificato possono accedere anche le imprese non fallibili, dove non è prevista la figura del commissario giudiziale, che è invece disciplinata nella procedura di concordato preventivo disciplinata dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
L'ausiliario dovrà pertanto redigere una relazione particolareggiata che illustri l'andamento storico dell'impresa e valuti, prospetticamente, la realizzazione del piano proposto dal debitore, evidenziando eventuali fattori di rischio e criticità, al fine di consentire al Tribunale di appurare se la proposta arrechi o meno un pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa fallimentare. L'ausiliario dovrà pertanto svolgere un'accurata disamina dei fatti gestionali al fine di verificare se sussistano i presupposti per esperire utilmente eventuali azioni di responsabilità a carico dell'organo amministrativo e di controllo, e la loro incidenza sull'attivo realizzabile nel caso in cui la società venga dichiarata fallita, e ciò anche per evitare un uso distorto dell'istituto da parte degli imprenditori.
La norma in esame stabilisce che il Tribunale ordini che la proposta, unitamente al parere dell'ausiliario ed alla relazione dell'esperto, vengano comunicate a cura del debitore ai creditori che possono proporre opposizione all'omologazione unitamente a qualsiasi interessato, entro il termine di 10 giorni prima dell'udienza fissata per l'omologazione.