Esecuzione immobiliare: conseguenze dell’inadempimento dell’aggiudicatario

Redazione scientifica
13 Agosto 2021

Il G.E. condannava una società a corrispondere la differenza tra il prezzo non versato di aggiudicazione e il prezzo conseguito nel successivo incanto. A seguito di opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta dalla citata società, il Tribunale di Lecce chiarisce come opera il procedimento di risarcimento disciplinato dall'art. 177 disp. att. c.p.c., atteso che la disposizione è laconica sul punto.

L'art. 587 c.p.c. prevede che l'aggiudicatario decade dell'aggiudicazione se non versa il prezzo nel termine assegnato. Oltre a ciò, l'aggiudicatario inadempiente è chiamato anche al risarcimento del danno (la cui misura è inclusa dall'art. 509 c.p.c. nella massa dell'attivo della procedura). Tali norme vanno lette in combinato disposto con l'art. 177 disp. att. c.p.c., che prevede che la condanna a carico dell'aggiudicatario sia pronunciata con decreto del G.E. e costituisce titolo esecutivo a favore dei creditori cui quel credito è attribuito in sede di distribuzione. Da ciò deriva che ove il provvedimento di decadenza non sia stato impugnato con opposizione ex art. 617 c.p.c., tenuto conto del principio di autonomia delle fasi del procedimento esecutivo, tale impugnazione non può essere riproposta in fase distributiva avverso il decreto ex art. 177 disp. att. c.p.c., poiché questo è emesso in seno alla procedura esecutiva, ma non è un atto del procedimento perché destinato ad operare «fuori» di esso, come titolo esecutivo e dunque impugnabile autonomamente ex art. 615 c.p.c.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.