Esecuzione immobiliare: conseguenze dell’inadempimento dell’aggiudicatarioFonte: Trib. Lecce , 15 aprile 2021
13 Agosto 2021
L'art. 587 c.p.c. prevede che l'aggiudicatario decade dell'aggiudicazione se non versa il prezzo nel termine assegnato. Oltre a ciò, l'aggiudicatario inadempiente è chiamato anche al risarcimento del danno (la cui misura è inclusa dall'art. 509 c.p.c. nella massa dell'attivo della procedura). Tali norme vanno lette in combinato disposto con l'art. 177 disp. att. c.p.c., che prevede che la condanna a carico dell'aggiudicatario sia pronunciata con decreto del G.E. e costituisce titolo esecutivo a favore dei creditori cui quel credito è attribuito in sede di distribuzione. Da ciò deriva che ove il provvedimento di decadenza non sia stato impugnato con opposizione ex art. 617 c.p.c., tenuto conto del principio di autonomia delle fasi del procedimento esecutivo, tale impugnazione non può essere riproposta in fase distributiva avverso il decreto ex art. 177 disp. att. c.p.c., poiché questo è emesso in seno alla procedura esecutiva, ma non è un atto del procedimento perché destinato ad operare «fuori» di esso, come titolo esecutivo e dunque impugnabile autonomamente ex art. 615 c.p.c. |