Decreto Semplificazioni convertito: come cambia il Superbonus

Redazione scientifica
16 Agosto 2021

È approdato in Gazzetta Ufficiale il testo del Decreto Semplificazioni convertito in legge (DL 77/2021 conv. in L. 108/2021; GU 30 luglio 2021 n. 26). Il provvedimento, in vigore dal 31 luglio 2021, interviene sulla disciplina del Superbonus.

Novità

Gli elementi di novità recati dal nuovo decreto sono contenuti all'art. 33 e prevedono:

  • la possibilità di fruire del Superbonus anche per gli interventi volti alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni, eseguiti congiuntamente agli interventi antisismici (art. 33 lett. a) c. 1);
  • l'estensione della possibilità di avvalersi dell'agevolazione fiscale alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale anche per gli interventi realizzati su immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4 (come, ad esempio, caserme, ospedali, case di cura e conventi). Tali interventi possono fruire della detrazione a condizione che i soggetti beneficiari svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali e i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica. Per detti soggetti, il limite di spesa ammesso alle detrazioni del Superbonus previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi di incremento dell'efficienza energetica, di miglioramento o di adeguamento antisismico e la superficie media di una unità abitativa immobiliare ricavabile dal Rapporto OMI (art. 33 lett. b) c. 1);
  • la semplificazione della disciplina per fruire del Superbonus stabilendo che attraverso una comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) è possibile attestare gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione (per gli immobili più datati, sarà sufficiente attestare che la costruzione dell'edificio è stata ultimata prima del 1° settembre 1967) non essendo più necessario attestare lo stato legittimo dell'immobile (art. 33 lett. c) c. 1).

Modifiche

Il successivo art. 33-bis reca, invece, una serie di modifiche alla disciplina del Superbonus (art. 119 d.l. 34/2020 conv. in l. 77/2020) riguardanti:

  • requisiti tecnici: gli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico non concorrono al conteggio della distanza e dell'altezza, in deroga alle distanze minime nelle costruzioni (art. 873 c.c.), per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici e per quelli rientranti nella disciplina del Superbonus (art. 33-bis lett. a) c. 1);
  • violazioni meramente formali: le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli da parte delle autorità competenti siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione (art. 33-bis lett. b) c. 1);
  • tempistiche acquisto immobile: nel caso di acquisto di immobili sottoposti ad uno o più interventi di efficientamento energetico rientranti nel Superbonus, il termine per stabilire la residenza è di 30 mesi dalla data di stipula dell'atto di compravendita (art. 33-bis lett. c) c. 1);
  • acquisto case antisismiche: il termine entro cui l'immobile deve essere rivenduto dalle imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare è esteso da 18 a 30 mesi dal termine dei lavori (art. 33-bis lett. c), c. 1);
  • comunicazione di inizio lavori asseverata - CILA: in caso di opere già classificate come attività di edilizia libera nella CILA è richiesta la sola descrizione dell'intervento. In caso di varianti in corso d'opera queste sono comunicate a fine lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata. Non è richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione certificata di inizio attività (art. 33-bis lett. d) c. 1).

Per una disamina completa sul contenuto del provvedimento, vai alla nostra news del 29 luglio (mementopiù)

Fonte: mementopiù.it

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